Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    1)   Dichiara   l'illegittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 1,  lettera e), e comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269  (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e per la
correzione   dell'andamento  dei  conti  pubblici),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
    2) Dichiara,  ai  sensi  dell'art. 27  della legge 11 marzo 1953,
n. 87,   l'illegittimita'   costituzionale   dell'art. 113,  comma 7,
limitatamente al secondo ed al terzo periodo, del decreto legislativo
18 agosto  2000,  n. 267  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali), nel testo sostituito dall'art. 35, comma 1, della
legge  28 dicembre  2001,  n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002);
    3) Dichiara,  ai  sensi  dell'art. 27  della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 113-bis dello stesso
decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dal
comma 15 dell'art. 35 della citata legge n. 448 del 2001;
    4) Dichiara    non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 14, comma 1 - ad eccezione della lettera e)
gia'   dichiarata   costituzionalmente  illegittima  -  del  medesimo
decreto-legge    30 settembre    2003,    n. 269,   convertito,   con
modificazioni,   nella   citata   legge   24 novembre  2003,  n. 326,
sollevata,  in  riferimento  agli artt. 117 e 118 della Costituzione,
dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                       Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
04C0955