Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via del Portoghesi 12, domicilia;

    Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della giunta
regionale   pro  tempore,  per  la  declaratoria  dell'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 81,  commi 1, lettere a), b), e c), nonche'
dell'art. 98, comma 3 della legge regionale n. 15 del 26 aprile 2004,
pubblicata  nel  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del
31  maggio  2004, e recante disposizioni finanziarie per la redazione
del  bilancio  annuale  2004  e pluriennale 2004 - 2006 della Regione
Abruzzo legge finanziaria regionale 2004».
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  16  luglio  2004  (si
depositera'   estratto   del   verbale   e   relazione  del  ministro
proponente).
    Con  il  provvedimento legislativo in pigrafe indicato la Regione
Abruzzo ha approvata la legge finanziaria regionale per l'anno 2004.
    Le  disposizioni  in  epigrafe  indicate  presentano  i  seguenti
profili di illegittimita' costituzionale:
        1)  l'art.  81,  comma  1, lettere a), b) e c) aggiunge altre
fattispecie  a quelle previste dall'art. 17 del 5 febbraio 1953 n. 39
per  l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, ponendosi
in  contrasto  con  l'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione,
che  attribuisce  alla competenza esclusiva statale la disciplina del
sistema tributario, cui afferisce detto tributo (Corte costituzionale
n. 269/2003 e da ultimo n. 37/2004).
    La  tassa  automobilistica  appartiene  ai  tributi  statali,  in
relazione  ai quali la giurisprudenza costituzionale ha affermato che
sono  istituiti  dalla  legge  statale  e  in  essa  trovano  la loro
disciplina,  salvi  che  per  i  soli  aspetti  espressamente rimessi
all'autonomia degli enti territoriali».
    In   particolare,   per   quanto  concerne  la  disciplina  delle
esenzioni,  la  sentenza  n. 37/2004 ha stabilito che «fa ancora capo
alla  legislazione  statale la potesta' di dettare norme modificative
(anche) dei tributi locali esistenti»;
        2)  l'art. 98, comma 3, prevedendo l'estensione all'esercizio
finanziario  2003,  oramai  decorso,  dell'utilizzazione  di  risorse
stanziate (si ritiene a partire dall'anno 2004) sul capitolo di spesa
71520   UPB   13   gennaio  2003,  viola  il  principio  generale  di
contabilita'  dell'annualita'  del  bilancio  e  si  pone  quindi  in
contrasto  con l'art. 81, comma 1 della Costituzione secondo il quale
l'unita'  temporale  della gestione finanziaria e' l'anno finanziario
che  comincia  il  1°  gennaio  e termina il 31 dicembre dello stesso
anno.