IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, legge 11 marzo 1953 n. 87. Nell'ambito del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di: 1) Martinengo Laura, nata a Casale Monferrato il 22 marzo 1959, residente in Crescentino, via Foscolo 37, libera - contumace; 2) Monolo Angelo, nato a Vercelli il 2 febbraio 1957, residente in Vercelli, via Monte Rosa 2, libero - presente; difesi di fiducia dall'avv. Luigi Paolo Comoglio e dall'avv. Massimo Somaglino del Foro di Vercelli, imputati del delitto previsto e punito dall'art. 110 - 368 - 61 n. 10 c.p., perche' in concorso tra di loro, ovvero sulla base di un comune accordo, accusavano, sapendolo innocente, il sindaco pro tempore del Comune di Crescentino, Greppi Fabrizio, di avere commesso delitti fiscali e truffe in danno della Comunita' economica europea, e cio' facevano mediante l'invio di uno scritto anonimo, dai medesimi concordemente predisposto, inviato a varie pubbliche autorita', tra le quali la Guardia di Finanza di Vercelli, missiva anonima nella quale, tra le altre frasi del medesimo tenore, era contenuto il seguente periodo «... mi e' doveroso come cittadino segnalare e denunciare un grave fatto di evasione e truffa nei confronti del geom. Greppi Fabrizio e dei suoi fratelli residenti in Crescentino ...», accusa questa realizzata in via anonima e nella consapevolezza dell'innocenza del sunnominato Greppi Fabrizio e dei suoi congiunti, agendo al solo scopo di delegittimare i predetti, screditando la pubblica funzione esercitata dal Greppi Fabrizio. Con l'aggravante di avere agito in danno di un pubblico ufficiale. In Vercelli, il 4 ottobre 1999. Premesso che all'udienza preliminare le difese degli imputati sollevavano eccezione di costituzionalita' dell'art. 240 c.p.p., in rapporto all'art. 237 c.p.p., per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 111 primo - quinto comma Cost., in quanto non preclusiva dell'utilizzabilita' di documenti anonimi, sia nel caso in cui la provenienza dello scritto anonimo dall'imputato non risulti con sufficiente «attendibilita» in epoca anteriore alla medesima acquisizione, ed al di fuori di qualsiasi attivita' investigativa, sia nel caso in cui lo scritto anonimo non sia stato acquisito attraverso lo strumento del sequestro ex art. 253 c.p.p. in quanto corpo del reato; Ritenuto che tale questione sia manifestamente infondata sotto il profilo indicato dalla difesa degli imputati, in quanto, da un lato, la norma di cui all'art. 239 c.p.p. consente di procedere alla verifica della provenienza dei documenti (anche, evidentemente, con riferimento agli scritti anonimi), dall'altro lato, le modalita' di acquisizione del corpo di reato non possono ritenersi limitate all'utilizzo dello strumento del sequestro ex art. 253 c.p.p., dovendosi ritenere possibile l'acquisizione agli atti del procedimento di eventuali corpi del reato anche attraverso altri strumenti processuali (es.: produzione da parti di terzi o dello stesso imputato); Osservato che: i nomi degli imputati Martinengo Laura e Monolo Angelo risultano iscritti nel procedimento n. 1325/2002 RGNR con disposizione del p.m. 30 maggio 2002, dep. 31 maggio 2002 (eseguita il 3 giugno 2002: v. copertina del fascicolo recante stampa estratto RE.GE.) per il reato di cui all'art. 368 c.p. in danno di Greppi Fabrizio; in tale provvedimento il p.m. indica lo scritto anonimo contenuto nel fascicolo 15/99 Reg. Anonimi quale corpo del reato, ed individua la fonte della notizia di reato nelle dichiarazioni testimoniali acquisite nel procedimento 15/1999 Reg. Anonimi; precedentemente, nell'ambito del fascicolo n. 15/99 Reg. Anonimi, veniva irritualmente espletata dal p.m. attivita' d'indagine che portava la p.g. ad assumere informazioni testimoniali, (s.i.t. Laura Martinengo, Maria Enrica Brusasca, Laura Di Caro, Angelo Monolo); in data 2 febbraio 2000 il difensore di Greppi Fabrizio depositava presso la locale sez. p.g. - G.d.F. memoria ex art. 121 c.p.p. con allegati due fogli manoscritti anonimi ed un foglio dattiloscritto anonimo (entrambi presentantisi strappati e ricostruiti con nastro adesivo trasparente), che veniva dichiarato essere stati rinvenuti «all'interno degli uffici della Segreteria comunale nel Municipio di Crescentino in data 23 settembre 1999 nel cestino della carta straccia»; nella medesima epoca era pendente anche procedimento nei confronti di ignoti n. 5858/1999, nell'ambito del quale venivano assunte le dichiarazioni di Fabrizio Greppi, Laura Martinengo, Marinella Venegoni; nell'ambito di tale procedimento la G.d.F. di Vercelli, con verbale 21 febbraio 2000 acquisiva, in quanto prodotti da Fabrizio Greppi, n. 8 fogli manoscritti dall'ex segretario comunale Monolo Angelo; in epoca coeva pendeva anche il procedimento n. 425/2000 RGNR nei confronti di Greppi Fabrizio per il reato di cui all'art. 640-bis c.p. (scaturito dall'esposto anonimo di cui al fascicolo n. 20/99 Reg. anonimi, come evincibile dalla delega indagini 12 febbraio 2000 del p.m. di Vercelli nell'ambito del procedimento n. 425/2000 RGNR), che e' stato archiviato con decreto di archiviazione 12 settembre 2000 del G.i.p. di Vercelli; nell'ambito del procedimento n. 1325/2002 RGNR il p.m., in data 18 luglio 2002, disponeva C.T. diretta ad accertare l'attribuibilita' a Monolo Angelo e/o Laura Martinengo dei manoscritti «acquisiti agli atti, prodotti dall'avv. Andrea Corsaro in qualita' di patrocinante dell'esponente Greppi Fabrizio, recanti la minuta dell'esposto anonimo» (la C.T. aveva riferimento agli scritti depositati il 2 febbraio 2000 dal difensore di Greppi Fabrizio); le operazioni del C.T. avevano inizio il giorno 8 ottobre 2002 (come da verbale in atti); la relazione scritta del C.T. veniva depositata il giorno 11 novembre 2002 presso la Procura della Repubblica di Vercelli; tra le scritture comparative utilizzate il C.T. indica gli scritti acquisiti dalla G.d.F. il 21 febbraio 2000, prodotti in tale data dalla difesa di Fabrizio Greppi; Considerato che: nello svolgimento dei fatti, rilevanti processualmente, come sopra sinteticamente descritto, appare evidente l'individuazione di Monolo Angelo e Martinengo Laura, quali persone sottoposte ad indagini, quantomeno gia' all'epoca in cui vennero acquisite le dichiarazioni in atti (nell'ambito dei fascicoli processuali n. 15/99 Reg. Anonimi e n. 5858/99 Reg. Ignoti) e vennero dalla G.d.F. acquisiti i documenti manoscritti (prodotti dalla difesa di Fabrizio Greppi); l'attivita' di C.T., disposta dal p.m. in data 18 luglio 2002 (con deposito della relazione scritta da parte del C.T. in data 11 novembre 2002, e' stata effettuata ad oltre due anni di distanza dal momento in cui i nomi di Monolo Angelo e Martinengo Laura) appaiono gia' significativamente delineati in atti (in conseguenza delle dichiarazioni gia' assunte dalla G.d.F. e dell'acquisizione degli scritti provenienti dal Monolo); la ritardata iscrizione del nome di Monolo Angelo e Martinengo Laura nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., appare certamente lesiva dei diritti degli imputati, nella misura in cui rende processualmente utilizzabili gli atti di indagine svolti dal p.m. successivamente alla formale iscrizione del nome degli indagati nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. (con particolare riferimento alla C.T. grafica in atti), non potendosi ritenere, sulla base della vigente normativa, sanzionabile tale situazione con l'inutilizzabilita' sancita dall'art. 191 c.p.p.; tale situazione appare costituire offesa ai principi di cui agli artt. 3 Cost., 24 secondo comma Cost., 111 primo comma, secondo comma e terzo comma Cost., non garantendo la parita' di trattamento degli imputati, venendo a ledere il diritto di difesa degli imputati, dilatando nel tempo la possibilita' degli imputati di essere posti a conoscenza di indagini svolte nei suoi confronti e non garantendo agli stessi una ragionevole durata del processo (intesa, con riferimento al caso concreto, dal momento in cui - con l'emergenza di indizi di reita' a carico dell'imputato - la legge impone una precisa struttura processuale all'attivita' dell'a.g. con l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.); le precedenti pronunce della Corte costituzionale (ordinanze n. 94/1998, n. 337/1996, n. 477/1994), affrontando il tema della ritardata iscrizione della notizia di reato e della mancanza di sanzioni processuali a tale comportamento non entravano nel merito, dichiarando manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal giudice a quo; la questione appare rilevante rispetto al procedimento in corso;