P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva questione di leggittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, primo comma, 405, secondo comma, 191 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 Cost., 24, secondo comma Cost., 111, primo comma, secondo comma e terzo comma Cost. nella parte in cui consentono, in caso di ritardata iscrizione da parte del p.m. del nome della persona sottoposta ad indagini nell'apposito registro di cui all'art. 335 c.p.p., l'utilizzabilita' di atti processuali compiuti oltre il termine di cui all'art. 405, secondo comma c.p.p., con riferimento all'epoca di individuazione degli elementi configuranti indizi di reato nei confronti della persona il cui nome e' stato tardivamente iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e comunicazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale. Vercelli, addi' 25 maggio 2004 Il giudice: Tarantola; 04C1086