P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Solleva  questione  di leggittimita' costituzionale del combinato
disposto  degli  artt.  335,  primo  comma,  405,  secondo comma, 191
c.p.p.,  in  riferimento agli artt. 3 Cost., 24, secondo comma Cost.,
111,  primo  comma,  secondo comma e terzo comma Cost. nella parte in
cui consentono, in caso di ritardata iscrizione da parte del p.m. del
nome  della  persona sottoposta ad indagini nell'apposito registro di
cui  all'art.  335  c.p.p.,  l'utilizzabilita'  di  atti  processuali
compiuti  oltre il termine di cui all'art. 405, secondo comma c.p.p.,
con   riferimento   all'epoca   di   individuazione   degli  elementi
configuranti  indizi di reato nei confronti della persona il cui nome
e'  stato  tardivamente  iscritto  nel  registro  di cui all'art. 335
c.p.p.;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Dispone   la   sospensione   del   presente   procedimento  e  la
trasmissione  degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e
comunicazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale.
        Vercelli, addi' 25 maggio 2004
                       Il giudice: Tarantola;
04C1086