P. Q. M.
    Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 1 comma 3 lett. d) della legge
n. 207/2003,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione,   nella   parte   in  cui  consente  l'ammissione  alla
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena  detentiva  dei condannati che abbiano precedentemente subito la
revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende   il   procedimento   avente  ad  oggetto  l'istanza  di
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena  detentiva  proposta  da  Cinieri Pasquale, s.m.g., in relazione
alla  residua  pena  di cui alla sentenza in data 7 dicembre 1998 del
Tribunale di Bari;
    Riserva  la definizione del predetto procedimento all'esito della
decisione della Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bari, addi' 26 maggio 2004
              Il magistrato di sorveglianza: D'Addetta
04C1087