P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 comma 2
legge 11 febbraio 1953 n. 87;
    Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l'art 100 comma
2  e 3 d.P:R. n. 361/1957 come modificato dall'art. 1, comma 1, legge
2  marzo  2004  n. 61  nella  parte  in  cui recita (al terzo comma):
«Chiunque  commette  uno  dei  reati  previsti  dai capi III e IV del
Titolo  VII  del  Libro  secondo  del codice penale aventi ad oggetto
l'autenticazione  delle  sottoscrizioni  di  liste  di  elettori o di
candidati  ...  e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2000
euro»  e nella parte in cui recita «ovvero forma falsamente, in tutto
o  in  parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena
dell'ammenda da 500 euro a 2000 euro», per violazione degli artt. 3 e
25 della Costituzione.
    Dispone  la sospensione del presente procedimento, stralciato dal
procedimento  principale,  e l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria  ,  al  Presidente  del  Consiglio  nonche' comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Firenze, addi' 15 aprile 2004
                          Il giudice: Masi
04C1090