P. Q. M. Visti gli artt. 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 comma 2 legge 11 febbraio 1953 n. 87; Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l'art 100 comma 2 e 3 d.P:R. n. 361/1957 come modificato dall'art. 1, comma 1, legge 2 marzo 2004 n. 61 nella parte in cui recita (al terzo comma): «Chiunque commette uno dei reati previsti dai capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ... e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2000 euro» e nella parte in cui recita «ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2000 euro», per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente procedimento, stralciato dal procedimento principale, e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria , al Presidente del Consiglio nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Firenze, addi' 15 aprile 2004 Il giudice: Masi 04C1090