Nel procedimento di opposizione a fermo amministrativo n. 33/C/2004 (Tatti/Bipiesse Riscossioni - Prefettura di Nuoro) ha pronunciato fuori udienza la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87. Con ricorso del 6 maggio 2004, Tatti Ugo proponeva tempestiva opposizione contro l'atto n. 2008/2004 (fasc.1761/2004) notificatogli il 30 aprile 2004, con il quale la Bipiesse S.p.A. di Cagliari (concessionaria del servizio di riscossione per la Sardegna) lo aveva avvertito della iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico del fermo amministrativo del suo autoveicolo targato AE785VV - iscritto al P.R.A. di Nuoro - per mancato pagamento di una cartella esattoriale di Euro 1.455,88. Sosteneva il ricorrente trattarsi di cartella per sanzione amministrativa, iscritta a ruolo ma ormai caduta in prescrizione per il decorso di cinque anni ex art. 28, legge n. 689/1981. Chiedeva, in via provvisoria, la sospensione del provvedimento per gravi motivi e, in via definitiva, il suo annullamento per i motivi di cui sopra. Concessa la provvisoria sospensione ai sensi dell'art. 22 della legge citata, non riteneva questo giudice di dare corso ad istruttoria, apparendo pregiudiziale la questione di legittimita' dell'atto impugnato, per possibile illegittimita' costituzionale della normativa che lo prevede (art. 86, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193). Cio' premesso, ritenuto: quanto alla rilevanza nel processo della questione di illegittimita' qui appresso sollevata: che tale condizione sussista pienamente in termini di pregiudizialita', incidendo la questione sull'atto stesso (fermo amministrativo) che da origine all'opposizione, a prescindere da ulteriori accertamenti in ordine al potere/dovere del concessionario di procedere a riscossione; quanto alla non manifesta sua infondatezza: che anch'essa debba essere riconosciuta, per quanto in appresso. Osservato e considerato Anche prima delle modifiche apportate alla legge n. 602/1973 dal d.lgs. n. 193/2001, il fermo amministrativo di un bene mobile iscritto a pubblico registro era espressamente contemplato: solo pero' ad opera della Direzione generale delle entrate e solo previa verbalizzazione del «mancato reperimento» di quel bene, in sede di pignoramento (art. 9-bis); Dopo le suddette modifiche, invece, il fermo amministrativo - applicabile, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notificazione di una cartella, direttamente ad opera del concessionario: cioe' ad iniziativa di un soggetto privato, pur se incaricato di un pubblico servizio - non e' piu' finalizzato all'espropriazione ed alla vendita e, pertanto, si configura come un mezzo di persuasione dell'utente, ben diverso dal pignoramento; Esso in effetti, in tale sua ultima versione, sembra rientrare piuttosto - anche se con qualche anomalia - fra le sanzioni amministrative (come del resto suggerisce il rinvio legislativo, contenuto nell'art. 86 cit., alla disciplina dell'art. 214 del codice della strada) ed appare cosi' impugnabile nei modi previsti dalla legge n. 689/1981; Ebbene la nuova legittimazione ad applicare il fermo amministrativo - trasferita da un'Autorita' pubblica, come gia' sottolineato, ad un soggetto privato - appare realizzata con qualche disinvoltura legislativa: la delega al Governo, infatti, che doveva autorizzare una cosi' importante modifica (legge 28 settembre 1998, n. 337), non ne contiene alcun cenno, mentre e' molto analitica e precisa nell'individuare altri temi oggetto di delega, di indubbia minor rilevanza sociale; Lo stesso Regolamento - che, per espressa disposizione del cit. art. 86, comma 4 avrebbe dovuto definire le modalita' di attuazione del fermo: limiti temporali e di valore, facolta' di impugnazione, ecc. - non risulta essere stato mai adottato; nella sua comunicazione percio' il concessionario fa riferimento, in via di analogia, al decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503, che in realta' molte analogie non presenta: sia perche' anteriore alla nuova disciplina, sia perche' subordinato alla condizione del «mancato reperimento del bene» da pignorare, oggi non piu' richiesta; L'istituto del fermo, infine, sembra introdurre una differenza di trattamento fra gli utenti, dividendoli in due grandi classi: quelli titolari di beni mobili iscritti in pubblici registri (ordinariamente autoveicoli, spesso indispensabile mezzo di lavoro) e quelli titolari di altri beni (non necessariamente, per questo, meno abbienti o contributivamente meno capaci, rispetto ai primi); Appare fondato, percio', il dubbio di illegittimita' costituzionale dell'art. 86, comma 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella sua recente formulazione, per contrasto con: l'art. 77 della Costituzione, per aver ecceduto la delega del Parlamento; gli artt. 3 e 53 della Costituzione, per aver introdotto una disciplina che diversifica i cittadini, con criterio diverso da quello della «capacita' contributiva».