Nel   procedimento   di   opposizione   a   fermo  amministrativo
n. 33/C/2004  (Tatti/Bipiesse  Riscossioni  - Prefettura di Nuoro) ha
pronunciato fuori udienza la seguente ordinanza di trasmissione degli
atti  alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11
marzo 1953 n. 87.
    Con  ricorso  del  6  maggio 2004, Tatti Ugo proponeva tempestiva
opposizione contro l'atto n. 2008/2004 (fasc.1761/2004) notificatogli
il  30  aprile  2004,  con  il  quale  la Bipiesse S.p.A. di Cagliari
(concessionaria del servizio di riscossione per la Sardegna) lo aveva
avvertito  della  iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico del
fermo  amministrativo  del suo autoveicolo targato AE785VV - iscritto
al   P.R.A.  di  Nuoro  -  per  mancato  pagamento  di  una  cartella
esattoriale di Euro 1.455,88.
    Sosteneva  il  ricorrente  trattarsi  di  cartella  per  sanzione
amministrativa,  iscritta a ruolo ma ormai caduta in prescrizione per
il decorso di cinque anni ex art. 28, legge n. 689/1981.
    Chiedeva,  in  via  provvisoria, la sospensione del provvedimento
per  gravi  motivi  e,  in  via definitiva, il suo annullamento per i
motivi di cui sopra.
    Concessa  la  provvisoria sospensione ai sensi dell'art. 22 della
legge   citata,   non  riteneva  questo  giudice  di  dare  corso  ad
istruttoria,  apparendo  pregiudiziale  la  questione di legittimita'
dell'atto  impugnato,  per  possibile  illegittimita'  costituzionale
della  normativa  che  lo prevede (art. 86, d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, come modificato dall'art. 1, d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193).
    Cio' premesso, ritenuto:
    quanto   alla   rilevanza   nel   processo   della  questione  di
illegittimita' qui appresso sollevata:
        che   tale  condizione  sussista  pienamente  in  termini  di
pregiudizialita',  incidendo  la  questione  sull'atto  stesso (fermo
amministrativo)  che  da  origine  all'opposizione,  a prescindere da
ulteriori  accertamenti in ordine al potere/dovere del concessionario
di procedere a riscossione;
    quanto alla non manifesta sua infondatezza:
        che  anch'essa  debba  essere  riconosciuta,  per  quanto  in
appresso.

                       Osservato e considerato

    Anche  prima delle modifiche apportate alla legge n. 602/1973 dal
d.lgs.  n. 193/2001,  il  fermo  amministrativo  di  un  bene  mobile
iscritto  a  pubblico  registro  era  espressamente contemplato: solo
pero'  ad  opera della Direzione generale delle entrate e solo previa
verbalizzazione  del  «mancato  reperimento» di quel bene, in sede di
pignoramento (art. 9-bis);
    Dopo  le  suddette  modifiche,  invece, il fermo amministrativo -
applicabile,  decorsi  infruttuosamente 60 giorni dalla notificazione
di  una  cartella, direttamente ad opera del concessionario: cioe' ad
iniziativa  di  un soggetto privato, pur se incaricato di un pubblico
servizio - non e' piu' finalizzato all'espropriazione ed alla vendita
e,  pertanto,  si configura come un mezzo di persuasione dell'utente,
ben diverso dal pignoramento;
    Esso  in  effetti,  in tale sua ultima versione, sembra rientrare
piuttosto  -  anche  se  con  qualche  anomalia  -  fra  le  sanzioni
amministrative  (come  del  resto  suggerisce  il rinvio legislativo,
contenuto nell'art. 86 cit., alla disciplina dell'art. 214 del codice
della  strada)  ed  appare  cosi' impugnabile nei modi previsti dalla
legge n. 689/1981;
    Ebbene   la   nuova   legittimazione   ad   applicare   il  fermo
amministrativo  -  trasferita  da  un'Autorita'  pubblica,  come gia'
sottolineato,  ad un soggetto privato - appare realizzata con qualche
disinvoltura  legislativa:  la delega al Governo, infatti, che doveva
autorizzare  una  cosi' importante modifica (legge 28 settembre 1998,
n. 337),  non  ne  contiene  alcun cenno, mentre e' molto analitica e
precisa  nell'individuare  altri  temi oggetto di delega, di indubbia
minor rilevanza sociale;
    Lo  stesso  Regolamento - che, per espressa disposizione del cit.
art. 86,  comma  4 avrebbe dovuto definire le modalita' di attuazione
del  fermo:  limiti  temporali e di valore, facolta' di impugnazione,
ecc. - non risulta essere stato mai adottato; nella sua comunicazione
percio'  il  concessionario  fa  riferimento,  in via di analogia, al
decreto  ministeriale  7 settembre 1998, n. 503, che in realta' molte
analogie  non  presenta: sia perche' anteriore alla nuova disciplina,
sia  perche' subordinato alla condizione del «mancato reperimento del
bene» da pignorare, oggi non piu' richiesta;
    L'istituto del fermo, infine, sembra introdurre una differenza di
trattamento  fra gli utenti, dividendoli in due grandi classi: quelli
titolari di beni mobili iscritti in pubblici registri (ordinariamente
autoveicoli, spesso indispensabile mezzo di lavoro) e quelli titolari
di  altri  beni  (non  necessariamente,  per  questo, meno abbienti o
contributivamente meno capaci, rispetto ai primi);
    Appare    fondato,   percio',   il   dubbio   di   illegittimita'
costituzionale  dell'art. 86,  comma  1  del d.P.R. 29 settembre 1973
n. 602, nella sua recente formulazione, per contrasto con:
        l'art. 77 della Costituzione, per aver ecceduto la delega del
Parlamento;
        gli  artt. 3 e 53 della Costituzione, per aver introdotto una
disciplina  che  diversifica  i  cittadini,  con  criterio diverso da
quello della «capacita' contributiva».