P. Q. M.
    Visto l'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  ricorrente in relazione
all'art.  126-bis, comma 2, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile
1992,  n. 285),  come  modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003
n. 151,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge 1° agosto 2003,
n. 214  (legge  di  conversione  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
n. 186  del  12  agosto  2003), per violazione degli artt. 3, 24 e 27
della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso;
    Ordina  la  notificazione  della  presente  ordinanza  alle parti
costituite;
    Ordina  la  notificazione  della presente ordinanza al Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Ordina  la  comunicazione  della presente ordinanza ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
        Livorno, addi' 5 maggio 2004
                     Il Giudice di pace: Barcia
04C1094