Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimita' costituzionale, proposte dalle ricorrenti Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), qui non espressamente esaminate, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 103, della stessa legge, nella parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 99, 100 e 102, della stessa legge, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana e, in riferimento anche agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione e dei principi costituzionali di legalita' sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004. Il Presidente: Onida Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 21 ottobre 2004. Il direttore della cancelleria: Di Paola 04C1106