Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti  i  giudizi  e riservata a separate pronunce la decisione
delle   questioni  di  legittimita'  costituzionale,  proposte  dalle
ricorrenti  Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, nei confronti di altre
disposizioni  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), qui non espressamente esaminate,
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 4, comma
101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
    2)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 4, comma
103,  della  stessa  legge,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che
l'abrogazione  delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata
in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario;
    3)   dichiara   non   fondate   le   questioni   di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 4, commi 99, 100 e 102, della stessa legge,
sollevate,  in  riferimento  agli artt. 117 e 119 della Costituzione,
dalla  Regione Toscana e, in riferimento anche agli artt. 3, 97 e 118
della   Costituzione  e  dei  principi  costituzionali  di  legalita'
sostanziale,  uguaglianza,  ragionevolezza  e  leale  collaborazione,
dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 ottobre 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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