IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2641/2003, proposto dall'Associazione italiana sclerosi multipla (A.I.S.M.) O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Cocchi e Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Cavallotti 22, Contro la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Morra e Londei,. con domicilio eletto in Venezia Dorsoduro 3901, presso la sede della giunta regionale, per l'annullamento: a) delle note 8 settembre 2003 del dirigente regionale della I direzione regionale per i servizi sociali, indirizzate alle sezioni provinciali dell'A.I.S.M.; b) degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali ovvero comunque connessi, e, in particolare, della d.g.r. 10 ottobre 2001, n. 2652. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti di causa; Uditi nella pubblica udienza del 19 maggio 2004 - relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l'avv. Cazzador in sostituzione di Zambelli per la ricorrente e l'avv. Londei per l'Amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o A) L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (A.I.S.M.), organizzazione non lucrativa di utilita' sociale, riunisce i soggetti interessati alle problematiche inerenti alla sclerosi multipla ed alle malattie similari; dotata di personalita' giuridica, e' iscritta, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e del d.m. 14 novembre 2001, n. 471, al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale. B) La struttura periferica dell'A.I.S.M. e' costituita da sezioni provinciali: queste, prima dell'entrata in vigore della legge 383/2000, avevano ottenuto nella Regione Veneto l'iscrizione nel registri regionali delle Associazioni di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e della l.r. 30 agosto 1993, n. 40. Dopo l'entrata in vigore della ripetuta legge 383/2000, l'art. 43 della l.r. 13 settembre 2001, n. 27, ha previsto l'istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 7 della ripetuta legge 383/2000: il secondo comma del predetto art. 43 stabilisce che possono iscriversi nel registro «i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei requisiti richiesti»; il terzo comma prevede poi che la giunta regionale, in un termine prefissato, «emana un apposito regolamento che disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro». C) Le sezioni provinciali venete dell'A.I.S.M. non hanno richiesto l'iscrizione in quest'ultimo registro regionale; tuttavia, ciascuna di esse ha ricevuto una nota della direzione regionale per i servizi sociali, di data 8 settembre 2003, nella quale, ricordata l'avvenuta istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, si rappresenta come la deliberazione 10 ottobre 2001, n. 2652, della giunta regionale, abbia disposto «l'incompatibilita' con [l'iscrizione in] quello del volontariato», e poiche' l'A.I.S.M. aveva appunto ottenuto l'iscrizione al registro nazionale, si sarebbe provveduto «alla cancellazione di tutte le sezioni iscritte al volontariato». Nella stessa nota le sezioni provinciali dell'A.I.S.M. venivano quindi invitate a presentare, entro trenta giorni, la richiesta d'iscrizione al registro della promozione sociale, «onde consentire l'eventuale iscrizione, contestualmente alla cancellazione dal volontariato che sara' temporaneamente sospesa». D) L'A.I.S.M. ha allora impugnato con il ricorso in esame tale determinazione, e, con essa, la d.g.r. 2652/2001 per la parte in cui, disciplinando il procedimento di iscrizione, afferma «l'incompatibilita' del regime giuridico delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale», sicche' «l'iscrizione ad un registro esclude l'iscrizione all'altro». E) 1. Il primo motivo del ricorso e' rubricato nell'illegittimita' costituzionale dell'art. 43, l.r. 27/2001 per contrasto con l'art. 121 Cost. e con l'art. 8 dello statuto della Regione Veneto. Invero, come si e' gia' ricordato, l'art. 43, terzo comma, della l.r. n. 27/2001, attribuisce alla giunta il potere di disciplinare l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale con atto regolamentare, costituito appunto dall'impugnata d.g.r. 2652/2001. Tuttavia, continua la ricorrente, l'art. 8 dello statuto regionale veneto attribuisce tuttora la potesta' normativa regolamentare soltanto al consiglio regionale; ne' - conformemente all'interpretazione stabilita dal giudice delle leggi con la recente sentenza 21 ottobre 2003, n. 313 - la prescrizione potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto della novellazione dell'art. 121 Cost., disposta con la legge cost. 22 ottobre 1999, n. 1 (e non con la legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, erroneamente richiamata in ricorso), la quale non avrebbe determinato un'indiscriminata e generale attribuzione alla giunta regionale della potesta' regolamentare. Ne conseguirebbe allora «a) la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 3, l.r. 27/2001 per violazione dell'art. 121 Cost. e dell'art. 8 dello statuto della Regione Veneta; b) la conseguente incompetenza della giunta regionale ad adottare la deliberazione n. 2652/2001, quale disposizione regolamentare attuativa del medesimo art. 27; c) la - subordinata - illegittimita' di detta deliberazione rispetto al modello indicato dalla l.r. n. 27/2001 e alla legge n. 383/2000». E) 2. Il secondo motivo del ricorso e' compendiato nella violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 32 della ripetuta l.r. 27/2001, nonche' degli artt. 2 e segg. legge n. 383/2000, e, ancora, nell'eccesso di potere per falsita' e difetto del presupposto, travisamento, difetto di motivazione e sviamento. La censurata prescrizione, contenuta nella d.g.r. 2652/2001, violerebbe le norme di legge che, fissando i requisiti per l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale, non stabilirebbero, neppure implicitamente, tale incompatibilita': e questa, non prevista da una fonte primaria, non potrebbe essere introdotta da una disposizione di grado inferiore, e per di piu' immotivatamente. F) Si e' costituita in giudizio la Regione Veneto: nelle sue difese questa ha replicato al secondo motivo di ricorso, ma non ha invece affrontato la questione di costituzionalita' dedotta con il primo. D i r i t t o 1. - Il primo motivo del ricorso sostanzialmente censura per incompetenza la deliberazione 2652/2001: questa avrebbe forza di regolamento, ma la giunta regionale non disporrebbe legittimamente del relativo potere, fondato su una disposizione, l'art. 43, terzo comma, della l.r. 27/2001, incostituzionale per contrasto con l'art. 121 Cost. e con l'art. 8 dello statuto regionale. In generale, la censura d'incompetenza va esaminata con priorita' (ex multis C.d.S., VI, 27 maggio 2003, n. 958; id. 8 febbraio 2001, n. 551): il Collegio deve ora verificare se sussistano i presupposti e le condizioni per sollevare la questione di costituzionalita' prospettata. 2.1. - Per quanto attiene alla rilevanza della questione, l'esame della d.g.r. 10 ottobre 2001, n. 2652, non lascia dubbi che, con questa, la giunta abbia inteso esercitare il potere regolamentare attribuitole dall'art. 43, terzo comma della l.r. n. 27/2001, espressamente richiamato nel preambolo del provvedimento. E' poi certo che, attraverso il ripetuto atto normativo, e' stata introdotta nella Regione Veneto la regola dell'incompatibilita' tra l'iscrizione nel registro delle organizzazione di promozione sociale e quello delle organizzazioni di volontariato, come si desume sia dallo stesso preambolo, sia dal punto 2 dell'allegato A al provvedimento, e come e' infine confermato dalle note dirigenziali del settembre 2003 (sopra sub c), che alla stessa deliberazione fanno espresso riferimento, e che confermano l'attualita' dell'interesse alla sua rimozione. 2.2. - Per quanto attiene poi alla non manifesta infondatezza della questione, va intanto rammentato che lo statuto regionale vigente della Regione Veneto, nel testo approvato con legge 22 maggio 1971, n. 340, all'art. 8 dispone che il consiglio regionale «esercita tutte le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla regione», escludendo dunque una potesta' normativa regolamentare della giunta regionale, dunque illegittimamente conferita dallo stesso art. 43, terzo comma, della l.r. n. 27/2001. Ora, e' bensi' vero che la legge cost. n. 1/1999, modificando l'art. 121, secondo comma, della Costituzione, ha abrogato la prescrizione che espressamente attribuiva al solo consiglio la potesta' regolamentari attribuite alla regione. Pare tuttavia al Collegio - in cio' conformandosi all'insegnamento della citata sentenza Corte cost. n. 313/2003 - che, nel silenzio della Costituzione, in presenza di una pluralita' di possibili soluzioni organizzative del potere regolamentare regionale e per il rispetto dell'autonomia statutaria regionale, deve essere respinta la tesi che l'art. 121, secondo comma, abbia cosi' attribuito tale potere alla giunta regionale. Il richiamato art. 8 dello Statuto regionale non puo' dunque ritenersi implicitamente abrogato, ovvero in qualche forma disapplicabile; esso costituisce invece tuttora la disposizione - sovraordinata alle leggi regionali, in armonia con quanto dispone l'art. 123 Cost. - la quale fissa la competenza in materia regolamentare degli organi regionali; e, comunque, tale l'art. 8 era sia nel momento in cui fu approvata la l.r. n. 27/2001, sia in quello in cui la giunta approvo' il regolamento de quo. 3. - In conclusione, non appare manifestamente infondata e va sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, terzo comma, della l.r. 13 settembre 2001, n. 27, per contrasto con l'art. 8 dello Statuto della Regione Veneto, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 340, nonche' con gli art. 121, secondo comma e 123, primo comma, Cost. Deve, pertanto, disporsi la sospensione del presente giudizio e la rimessione della questione all'esame della Corte costituzionale, giusta art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.