P. Q. M. Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per le ragioni di cui in motivazione; Dispone la sospensione del procedimento in corso; Ordina la notificazione della presente ordinanza al ricorrente, al comune di Livorno, al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazione e delle comunicazioni prescritte. Livorno, addi' 13 settembre 2004 Il giudice di pace: Geraci 04C1358