P. Q. M.
    Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, per le ragioni di cui in motivazione;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso;
    Ordina  la  notificazione della presente ordinanza al ricorrente,
al comune di Livorno, al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ordina  la  comunicazione  della presente ordinanza ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Ordina  la  trasmissione alla Corte costituzionale della presente
ordinanza  insieme  con  gli  atti  del giudizio e con la prova delle
notificazione e delle comunicazioni prescritte.
        Livorno, addi' 13 settembre 2004
                     Il giudice di pace: Geraci
04C1358