P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge n. 53/1987; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 82, regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e 330 c.p.c. nella parte in cui prevedono che l'atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori della circoscrizione di quel Tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa; Ordina la sospensione del presente giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda la cancelleria perche' notifichi la presente ordinanza alla parte appellante costituita ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunichi ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Milano, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 12 luglio 2004. Il Presidente: Vanoni 04C1362