P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge n. 53/1987;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli   artt. 3,   24  e  111  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 82,
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e 330 c.p.c. nella parte in cui
prevedono   che  l'atto  di  citazione  in  appello  sia  validamente
notificato   al  procuratore  costituito  di  controparte  presso  la
cancelleria  del  giudice  di  primo  grado,  ove  quel  procuratore,
esercente  fuori  della  circoscrizione  di quel Tribunale, non abbia
eletto domicilio nella sede di causa;
    Ordina  la  sospensione del presente giudizio fino alla decisione
della Corte costituzionale;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Manda la cancelleria perche' notifichi la presente ordinanza alla
parte  appellante  costituita  ed  al  Presidente  del  Consiglio dei
ministri  e  la comunichi ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Milano,  nella camera di consiglio della prima
sezione civile della Corte, il 12 luglio 2004.
                        Il Presidente: Vanoni
04C1362