Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 5  della  della legge 5 marzo
2001,  n. 57  (Disposizioni  in materia di apertura e regolazione dei
mercati),  in  riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, e
dell'art. 23  della  della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per
favorire  l'iniziativa  privata  e lo sviluppo della concorrenza), in
riferimento  all'art. 3  della Costituzione, sollevate dal giudice di
pace di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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