P. Q. M.
    Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1  comma  3  lettera d) della
legge  n. 207/2003,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 27, terzo comma
della  Costituzione,  nella  parte  in cui consente l'ammissione alla
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena  detentiva  dei condannati che abbiano precedentemente subito la
revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende   il   procedimento   avente  ad  oggetto  l'istanza  di
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena  detentiva proposta da Baldari Alfonso, s.m.g. in relazione alla
pena di cui alla sent. gip Trib. Roma 30 settembre 1998.
    Riserva  definizione  del  predetto  procedimento all'esito della
decisione della Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bari, addi' 8 luglio 2004
               Il magistrato di sorveglianza: Daloiso
04R1088