P. Q. M. Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 3 lettera d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Baldari Alfonso, s.m.g. in relazione alla pena di cui alla sent. gip Trib. Roma 30 settembre 1998. Riserva definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bari, addi' 8 luglio 2004 Il magistrato di sorveglianza: Daloiso 04R1088