P. Q. M.
    Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del
d.P.R.  29  settembre  1973,  n. 601 in riferimento agli artt. 3 e 53
della   Costituzione   nella   parte  in  cui  non  prevede,  tra  le
agevolazioni  ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
anche  le  somme  corrisposte  a  titolo di trattamento pensionistico
privilegiato, in aumento della pensione normale, specialmente quando,
per  effetto  del cumulo, le stesse determinano, per il beneficiario,
un decremento, anziche' un incremento del reddito;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza venga notificata, nel testo
integrale  alle  parti,  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;
    Dispone  altresi',  la  sospensione  del  presente  giudizio e la
trasmissione di tutti gli atti alla Corte costituzionale con la prova
di tutte le notificazioni e comunicazioni dovute.
        Cosi' deciso in Trento, il giorno 11 ottobre 2004.
                      Il Presidente: Di Francia
05C0010