P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui non prevede, tra le agevolazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche le somme corrisposte a titolo di trattamento pensionistico privilegiato, in aumento della pensione normale, specialmente quando, per effetto del cumulo, le stesse determinano, per il beneficiario, un decremento, anziche' un incremento del reddito; Dispone che la presente ordinanza venga notificata, nel testo integrale alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Dispone altresi', la sospensione del presente giudizio e la trasmissione di tutti gli atti alla Corte costituzionale con la prova di tutte le notificazioni e comunicazioni dovute. Cosi' deciso in Trento, il giorno 11 ottobre 2004. Il Presidente: Di Francia 05C0010