P. Q. M.
    Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22 aprile 2004;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 3, 36 e 38
Cost.,  dell'art. 11,  commi  16  e 18, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, nella parte in cui prevedono (rectius.: non escludono) che la
riduzione  del  trattamento  pensionistico  di  cui  alla tabella «A»
allegata  alla  stessa legge si applichi nei confronti dei dipendenti
delle  pubbliche  amministrazioni  che  hanno  presentato  domanda di
collocamento in pensione entro il 31 dicembre 1992 e, per l'effetto,
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bari, addi' 31 agosto 2004
                         Il giudice: Martina
05C0012