P. Q. M. Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22 aprile 2004; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui prevedono (rectius.: non escludono) che la riduzione del trattamento pensionistico di cui alla tabella «A» allegata alla stessa legge si applichi nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno presentato domanda di collocamento in pensione entro il 31 dicembre 1992 e, per l'effetto, Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bari, addi' 31 agosto 2004 Il giudice: Martina 05C0012