P. Q. M.
    Ritenuta  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
agli  artt. 24,  113  e  3 Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 69, settimo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165,  limitatamente all'inciso «solo qualora siano state proposte,
a  pena  di  decadenza,  entro  il 15 settembre 2000», per le ragioni
indicate in motivazione, cosi' provvede:
        Ordina  la  sospensione  del presente giudizio e la immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        Dispone  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza
sia   notificata   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ai
procuratori delle parti, al Presidente della Camera dei deputati e al
Presidente del Senato della Repubblica;
        Ordina  che la presente decisione sia eseguita dall'autorita'
amministrativa.
    Cosi' deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 24 giugno e
del 15 luglio 2004.
                     Il Presidente: D'Alessandro
                                                  L'estensore: Tondin
05C0013