P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, 113 e 3 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, settimo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, limitatamente all'inciso «solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000», per le ragioni indicate in motivazione, cosi' provvede: Ordina la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai procuratori delle parti, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 24 giugno e del 15 luglio 2004. Il Presidente: D'Alessandro L'estensore: Tondin 05C0013