P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della
legge n. 87/1953;
    Provvedendo d'ufficio;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata:
        a)  la  questione  di  legittimita'  costituzionale del comb.
disp.  degli artt. 415-bis e 416.1 c.p.p., in relazione agli artt. 3,
24.2   e   111.   2  Cost.,  nella  parte  in  cui  non  esplicitano,
rispettivamente,  l'obbligo,  a carico del pubblico ministero, di non
esercitare  l'azione  penale  mediante  deposito  della  richiesta di
rinvio  a  giudizio  prima  del compiuto decorso del termine di venti
giorni  di  effettivo  ed  integrale  deposito degli atti di indagine
espletati  (ivi compresi quelli acquisiti da altro procedimento) e la
sanzione di nullita' (a regime intermedio) per la inadempienza;
        b)  la  questione di legittimita' costituzionale del disposto
dell'art. 418 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 111.2 e 101.2 Cost.,
nella  parte  in  cui  non prevede, e quindi preclude, il preliminare
vaglio  di validita', diretta o derivata, della richiesta di rinvio a
giudizio;
        c)  la  questione di legittimita' costituzionale del disposto
dell'art. 418 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 111.2 e 101.2 Cost.,
nella  parte  in cui, posta la validita' formale della richiesta, non
consente,  e dunque preclude, il vaglio di preliminare ammissibilita'
della richiesta di rinvio a giudizio.
    Dispone  che  a  cura  della  cancelleria  copia  della  presente
ordinanza  venga  notificata al Presidente del Consiglio dei ministri
comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente
della  Camera  dei  deputati,  al pubblico ministero, agli imputati e
alle persone offese.
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e
sospende il presente procedimento.
      Cosi' deliberato in Catanzaro, addi' 30 dicembre 2002.
                        Il Presidente: Baudi
05C0015