P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953; Provvedendo d'ufficio; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata: a) la questione di legittimita' costituzionale del comb. disp. degli artt. 415-bis e 416.1 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24.2 e 111. 2 Cost., nella parte in cui non esplicitano, rispettivamente, l'obbligo, a carico del pubblico ministero, di non esercitare l'azione penale mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio prima del compiuto decorso del termine di venti giorni di effettivo ed integrale deposito degli atti di indagine espletati (ivi compresi quelli acquisiti da altro procedimento) e la sanzione di nullita' (a regime intermedio) per la inadempienza; b) la questione di legittimita' costituzionale del disposto dell'art. 418 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 111.2 e 101.2 Cost., nella parte in cui non prevede, e quindi preclude, il preliminare vaglio di validita', diretta o derivata, della richiesta di rinvio a giudizio; c) la questione di legittimita' costituzionale del disposto dell'art. 418 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 111.2 e 101.2 Cost., nella parte in cui, posta la validita' formale della richiesta, non consente, e dunque preclude, il vaglio di preliminare ammissibilita' della richiesta di rinvio a giudizio. Dispone che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati, al pubblico ministero, agli imputati e alle persone offese. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento. Cosi' deliberato in Catanzaro, addi' 30 dicembre 2002. Il Presidente: Baudi 05C0015