Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 26,  ultimo
comma,  della  legge  6  giugno 1974,  n. 298  (Istituzione dell'albo
nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,
disciplina  degli  autotrasportatori  di  cose  e  istituzione  di un
sistema  di  tariffe  a forcella per i trasporti di merci su strada),
come  modificato  dall'art. 1  del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82
(Misure  urgenti  per il settore dell'autotrasporto di cose per conto
di terzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993,
n. 162, in combinato disposto con l'art. 3 del decreto-legge 3 luglio
2001,   n. 256   (Interventi  urgenti  nel  settore  dei  trasporti),
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 20 agosto 2001, n. 334,
nella  parte  in  cui  prevede,  ove  le  parti abbiano scelto per la
stipula  la forma scritta, la nullita' del contratto di autotrasporto
per  la  mancata  annotazione  sulla  copia  del  contratto  dei dati
relativi  agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione
al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Onida
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
05C0031