Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di
Milano,  settima  sezione  penale,  nei  confronti  della  Camera dei
deputati con l'atto indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente  ordinanza  al  Tribunale  di Milano, settima sezione
penale, ricorrente;
        b) che,  a  cura  del  ricorrente,  l'atto  introduttivo e la
presente  ordinanza  siano  notificati  alla  Camera dei deputati, in
persona  del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione,  per  essere  successivamente depositati, con la prova
dell'avvenuta  notifica,  presso  la cancelleria della Corte entro il
termine  di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Onida
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
05C0034