Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il  ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
Tribunale di Ancona, sezione seconda civile, nei confronti del Senato
della Repubblica;
    Dispone:
        a)   che   la  cancelleria  della  Corte  costituzionale  dia
immediata  comunicazione  della  presente  ordinanza  al Tribunale di
Ancona ricorrente;
        b)  che,  a  cura  del  ricorrente,  il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del
suo   Presidente,   entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla
comunicazione,  per  essere  successivamente depositati, con la prova
dell'avvenuta  notifica,  presso  la cancelleria della Corte entro il
termine  di  venti  giorni, previsto dall'art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 13 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Onida
                      Il redattore: Vaccarella
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0134