Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Ancona, sezione seconda civile, nei confronti del Senato della Repubblica; Dispone: a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Ancona ricorrente; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 gennaio 2005. Il Presidente: Onida Il redattore: Vaccarella Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0134