P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dal ricorrente, sig. Rotundi
Vincenzo,  in  relazione  all'art. 126-bis,  secondo comma, d.lgs. 30
aprile  1992 n. 285, come modificato con d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito  con  modificazioni dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, per
violazione  degli  artt. 3,  24  e 27 della Costituzione, per tutti i
motivi innanzi esposti;
    Sospende  il presente giudizio n. 1752 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell'anno 2004;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, si notifichi la presente
ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Ordina,  altresi',  la  comunicazione della presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Pescara, addi' 4 ottobre 2004
                   Il giudice di pace: Ciccocioppo
05C0199