P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente, sig. Rotundi Vincenzo, in relazione all'art. 126-bis, secondo comma, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato con d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per tutti i motivi innanzi esposti; Sospende il presente giudizio n. 1752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, si notifichi la presente ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina, altresi', la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pescara, addi' 4 ottobre 2004 Il giudice di pace: Ciccocioppo 05C0199