IL GIUDICE DI PACE

    Oggi  23  aprile  2004, alle ore 10,30 davanti al giudice di pace
dott.ssa   Margherita  Ferro,  con  l'assistenza  di  cancelliere  B3
Vitagliano  Luciano,  nel  procedimento nei confronti di: Sacco Gerri
Pasquale chiamate le parti si da' atto che sono presenti: il pubblico
ministero  rappresentato da V.P.O. Saverio Maria Accarino, l'imputato
presente  difeso dall'avvocato Bonaventura D'Acunto e avv. Gino Bove,
la parte civile nella persona di Massa Gerardo, assente.
    Il  giudice  di  pace  controlla  la regolare costituzioane delle
parti.
    Attesa   la  regolarita'  delle  notifiche  dichiara:  l'imputato
presente  la  p.o.  assente a questo punto atteso che parte offesa e'
assente  non  e'  possibile esperire il tentativo di conciliazione di
cui  all'art.  29,  comma  4,  d.lgs.  n. 274/2000 dispone procedersi
oltre:
        a  questo punto in via preliminare la difesa dell'imputato fa
presente che questo Giudicante ha gia' pronunciato in data 15 gennaio
2004 con sentenza n. 15/2004 relatia ad un procedimento civile avente
ad   oggetto   risarcimento   danni   da   R.C.A.  derivanti  proprio
dall'episodio per cui oggi e' processo.
    In  particolare  in  detto  procedimento  civile  il  giudice  ha
visionato  il  rapporto  dei  Carabinieri  intervenuti  sul luogo del
sinistro  nonche' il verbale di spontanee dichiaraziom rese dal Sacco
ai Carabinieri in occasione del sinistro e di contenuto squisitamente
confessorio.
    Pertanto  sussistendo  ragioni  di convenienza di cui all'art. 36
c.p.p.,  lettera  h), invita ls S.V. Ill.ma ad astenersi dal presente
Giudizio.
    Il p.m. si rimette alla decisione del giudice.
    Il  giudice  di  pace rilevato che ai sensi dell'art. 34 c.p.p. e
art.  36  c.p.p.  non sussitono ragioni di convenienza giuridicamente
rilevanti   che  possono  mettere  in  discussione  il  principio  di
imparzialita'   del   giudicante   nelle   decisioni   del   presente
procedimento,  atteso  che  trattasi  di  due  procedimenti di natura
diversa,  in particolare di natura civile e l'altro di natura penale;
che  nel  procedimento  civile  si  e'  limitato  a  decidere  su una
questione preliminare relativa alla carenza di legittimazione passiva
sollevata  dalla  parte  convenuta,  rigetta la predetta richiesta di
astensione  non sussistendo presupposti tassativamente previsti dagli
artt. 34b e 36 c.p.p.
    La  difesa  dell'imputato  a  questo  punto  solleva questione di
legittimita'  Costituzionale dell'artt. 34 e 36 c.p.p. per violazione
degli  artt. 3, 24, 25, 111 della costituzione nella parte in cui non
prevedono  tra  le cause dell'astensione e/o ricusazione del giuudice
anche  l'ipotesi  in  cui  lo  stesso  abbia  gia'  preso  visione  e
cognizione  in sede civile di atti e documenti presenti nel fascicolo
penale in particolae del verbale dei Carabinieri con gli accertamenti
svolti  ivi compresa le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato ai
Carabinieri  in  occasione  del  sinistro  e  di natura completamente
confessoria.
    Il  p.m.  ritiene  non  manifestamente  infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dalla difesa dell'imputato e
chiede  sospendersi  il presente giudizio con trasmissione degli atti
alla  Corte costituzionale e ai Presidenti delle due Camere; gia' tra
le  altre  con  la  sentenza  n. 371/1996  la Corte costituzionale ha
ritenuto  la  illegittimita'  nella  parte in cui non prevede che non
possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice
che  abbia  pronunciato  o  concorso  a  pronunciare  una  precedente
sentenza  nei  confronti  di altri soggetti nella quale la posiziorie
dello  stesso  imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia
gia'  stata  comunque  valutata; la ratio quindi della sentenza della
Corte  costituzionale  e del principio del giusti processo che impone
la terzieta' del giudice sembra ed e' quella di evitare o di impedire
che  al giudice che abbia preso comunque conoscenza di tutti gli atti
del processo sia di per solo pregiudiziale.
    Profili  di  «convenienza»  giudiziaria, specialmente per piccoli
centri,   escludendo  dall'aspetto  squisitamente  processuale  della
questione.