ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre   1999,   n. 468),   promossi,   nell'ambito  di  diversi
procedimenti penali, dal giudice di pace di Tortona con ordinanza del
19 marzo  2004  e dal giudice di pace di Giulianova con ordinanza del
10 marzo  2004,  rispettivamente  iscritte  al n. 815 e al n. 824 del
registro  ordinanze  2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del 19 marzo 2004 (r.o. n. 815 del
2004)  il  giudice  di  pace  di  Tortona,  dando  atto che la difesa
dell'imputato   ha  depositato  memoria  (allegata  all'ordinanza  di
rimessione)  nella  quale ha eccepito l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 2   del   decreto   legislativo   28 agosto   2000,  n. 274
(Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14  della  legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte
in cui non prevede l'istituto dell'applicazione della pena concordata
ex  artt. 444  e  seguenti del codice di procedura penale, «attesa la
rilevanza dell'eccezione», ha sospeso il procedimento e trasmesso gli
atti a questa Corte;
        che con ordinanza del 10 marzo 2004 (r.o. n. 824 del 2004) il
giudice  di  pace  di Giulianova, vista l'eccezione di illegittimita'
costituzionale   sollevata   dal  difensore  dell'imputato  [...]  in
riferimento  all'art. 2,  comma 1,  lettera f),  del predetto decreto
legislativo  28 agosto 2000, n. 274, «nella parte in cui la norma non
ritiene   applicabile   l'istituto   del   giudizio   abbreviato  nei
procedimenti  penali  di competenza del giudice di pace», e «ritenuto
che una tale esclusione appare in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione oltre che irragionevole alla luce del principio di
celerita'  e speditezza cui e' ispirato il giudizio penale innanzi al
giudice di pace», ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo n. 274 del 2000;
        che  in  entrambi  i giudizi e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
inammissibili  per  assoluta  carenza  di  motivazione in ordine alla
rilevanza e alla non manifesta infondatezza, e comunque non fondate.
    Considerato  che,  avendo  entrambe le ordinanze di rimessione ad
oggetto l'omessa previsione di riti speciali nel procedimento davanti
al giudice di pace, va disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che  le  ordinanze  di rimessione difettano della descrizione
delle  fattispecie  oggetto  dei  giudizi  a  quibus e sono del tutto
carenti  di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta
infondatezza delle questioni;
        che non puo' valere a colmare tali lacune il mero rinvio alle
eccezioni o richieste della difesa dell'imputato, giacche' il giudice
deve  rendere  esplicite  le  ragioni che lo portano a dubitare della
costituzionalita'  della  norma  con una motivazione autosufficiente,
tale  da  permettere  la verifica della valutazione sulla rilevanza e
sulla  non  manifesta  infondatezza  della  questione (v., da ultimo,
ordinanza n. 51 del 2004);
        che   le   questioni   devono   pertanto   essere  dichiarate
manifestamente inammissibili (v. ordinanze n. 349 e n. 333 del 2004).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.