P. Q. M.
    Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. d), della
legge  n. 207/2003,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 27 terzo comma,
della  Costituzione,  nella  parte  in cui consente l'ammissione alla
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena  detentiva  dei condannati che abbiano precedentemente subito la
revoca per fatto colpevole, di una misura alternativa;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende   il   procedimento   avente  ad  oggetto  l'istanza  di
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena  detentiva  proposta  da  Minunno Domenico, s.m.g., in relazione
alla pena di cui al provvedimento cumulo Proc. Rep. Tribunale di Bari
3 ottobre 2002;
    Riserva, la definizione del predetto procedimento all'esito della
decisione della Corte costituzionale;
    Ordina,  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Foggia, addi' 11 dicembre 2004
               Il magistrato di sorveglianza: Ferrara
05C0314