P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini della decisione; Vista l'istanza della parte ricorrente; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 2, 3, 38 e 41 della Costituzione, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma legge 138/43 nell'interpretazione fornita dalla sentenza n. 10.232/03 delle Sezioni unite della S.C., ovvero nella parte in cui non esonera dal versamento del contributo di malattia il datore di lavoro che si era obbligato, nel contratto collettivo, a continuare a corrispondere la retribuzione netta di fatto durante la malattia del lavoratore; Sospende il processo disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bolzano addi', 8 marzo 2004 Il giudice: Michaeler 05C0317