P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  non  manifesta  infondatezza e la rilevanza ai fini
della decisione;
    Vista l'istanza della parte ricorrente;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
agli  articoli  2,  3,  38  e  41 della Costituzione, la questione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma legge 138/43
nell'interpretazione   fornita   dalla  sentenza  n. 10.232/03  delle
Sezioni  unite  della S.C., ovvero nella parte in cui non esonera dal
versamento  del contributo di malattia il datore di lavoro che si era
obbligato,  nel contratto collettivo, a continuare a corrispondere la
retribuzione netta di fatto durante la malattia del lavoratore;
    Sospende  il  processo  disponendo l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata a cura della
cancelleria  alle  parti  in  causa,  al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bolzano addi', 8 marzo 2004
                        Il giudice: Michaeler
05C0317