P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza dell'eccezione formulata, nonche' d'ufficio, solleva questione di illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 204-bis comma 8 del Codice della strada, nella parte in cui prescrive che il Giudice di pace non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti della patente, in caso di rigetto del ricorso, e/o comunque il parziale accoglimento del ricorso anche limitatamente alle sanzioni accessorie; b) dell'art. 126-bis comma 2, C.d.S. (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazione dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 (legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003), per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale degli articoli avanti citati del codice della strada; Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria di questo Ufficio, la presente ordinanza venga comunicata all'Autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato e venga notificato alle Parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Pergola, addi' 3 dicembre 2004 Il giudice di pace: Mannino 05C0319