P. Q. M.
    Ritenuta   la   rilevanza   e   la   non  manifesta  infondatezza
dell'eccezione  formulata,  nonche'  d'ufficio,  solleva questione di
illegittimita' costituzionale:
        a)  dell'art. 204-bis  comma 8 del Codice della strada, nella
parte  in  cui  prescrive  che  il Giudice di pace non puo' escludere
l'applicazione  delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
della  patente,  in  caso  di  rigetto  del  ricorso, e/o comunque il
parziale  accoglimento  del ricorso anche limitatamente alle sanzioni
accessorie;
        b)  dell'art. 126-bis comma 2, C.d.S. (d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285),  come modificato con D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito
con  modificazione  dalla  legge  1° agosto  2003  n. 214  (legge  di
conversione  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto
2003),
per  violazione  degli  artt. 3,  24  e 27 della Costituzione, per le
ragioni di cui in motivazione.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza  e la non manifesta infondatezza, solleva
questione di legittimita' costituzionale degli articoli avanti citati
del codice della strada;
    Sospende  il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a  cura  della  cancelleria  di questo Ufficio, la
presente  ordinanza  venga  comunicata all'Autorita' che ha emesso il
provvedimento impugnato e venga notificato alle Parti e al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e
della Camera dei deputati.
      Pergola, addi' 3 dicembre 2004
                     Il giudice di pace: Mannino
05C0319