IL GIUDICE DI PACE

    A  scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 novembre
2004  ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento promosso da Di
Giulio  Ennio,  elettivamente  domiciltato  in  vi  Ugo La Malfa, 3 a
Sulmona  (Aquila),  con ricorso avverso il verbale di accertamento di
infrazione  n. ATX0000041191 elevato dalla Polizia stradale - sezione
de   L'Aquila   -  con  il  quale  veniva  contestata  la  violazione
dell'art. 148,  comma  8  c.d.s. per aver superato di oltre 10 km/h e
non  oltre i 40 km/h i limiti massimi di velocita', eccedendo di km/h
22  il limite massimo di velocita' stabilito; per tale violazione era
stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 148.24,
con  l'avvertimento,  stante la mancata contestazione immediata della
violazione,  che  alla  stessa sarebbe seguita la decurtazione di due
punti  dalla patente di guida, in caso di mancata comunicazione entro
trenta  giorni  dei  dati  dell'effettivo conducente dell'autovettura
fotografata all'apparecchiatura rilevante l'infrazione.
    Rilevato  che  all'udienza  del 30 novembre 2004 il ricorrente ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156-bis,
comma  2 c.d.s. per violazione degli artt. 3, 24 comma 2 e 27 comma 1
del Costituzione.
    Sulla base di quanto sopra, il giudice ha considerato rilevante e
non  manifestamente  infondata, ai fini della decisione, la questione
di legittimita' costituzionale sollevata per i seguenti motivi:
    Violazione dell'art. 3 della Costituzione:
    Laddove e' previsto che tutti i cittadini sono considerati uguali
di  fronte  alla  legge,  in  quanto  la sanzione accessoria prevista
nell'art. 126-bis,  comma  2  c.d.s.  (decurtazione  dei  punti dalla
patente  di  guida)  si  presenta come eventuale, essendo applicabile
solo nel caso in cui il proprietario dell'autoveicolo sia patentato.
    Inoltre, vi e' un a disparita' di trattamento tra il proprietario
«persona fisica» e proprietario «persona giuridica».
      Nel  primo  caso  il proprietario del veicolo ha la facolta' di
comunicare  la persona alla guida dell'auto entro trenta giorni dalla
notifica  del  verbale;  se  non  effettua la comunicaione subisce la
decurtazione  dei  punti,  a ripetersi a fronte di una facolta' (cfr.
Circolare  ministeriale n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12 agosto 2003
che  definisce  la natura della comunicazione come una facolta' e non
un obbligo).
    Nel   secondo   caso,   il   comportamento  omissivo  del  legale
rappresentante  della  persona  giuridica  e'  punita con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  ex  art. 180,  comma 8 c.d.s., per cui e'
palese   la   disparita'   di   trattamento  nelle  due  ipotesi.  Il
trasgressore  che,  trovandosi  a  guidare  un'auto  aziendale,  puo'
evitare,  stante  la mancata contestazione immediata, la decurtazione
dei  punti  dalla  propria  patente  di  guida ed il trasgressore che
trovandosi  alla  guida  di  un'auto intestata ad una persona fisica,
stante   la  mancata  contestazione  immediata,  non  solo  evita  la
decurtazione  dei  punti  dalla propria patente, ma si costringe alla
delazione  il  proprietario  dell'auto se non vuole che i punti siano
decurtati  e  se, per qualsiasi motivo, questi non possa o non voglia
procedere  alla  delazione,  anche  per questione di privacy, vedersi
decurtati i punti dalla propria patente senza aver commesso il fatto.
    Violazione all'art. 24, comma 2 della Costituzione:
    Risulta,  altresi', violato l'art. 24, comma 2 della Costituzione
laddove  e'  prevista  la  possibilita'  di  irrogare una misura come
quella  della decurtazione dei punti dalla patente di guida, senza la
contestazione  immediata  della  violazione.  Infatti,  in una simile
ipotesi   si   crea   la  violazione  dei  piu'  elementari  principi
costituzionali  di diritto alla difesa, innescando un circolo vizioso
di  denunce  o  autodenunce  che  in  realta'  non  assicurano che la
sanzione  sia  effettivamente  irrogata  all'effettivo  trasgressore.
Basti  pensare  all'auto  usata  da  vari, membri della famiglia e la
notifica   della   violazione,  non  contestata  immediatamente  puo'
arrivare  anche  con  varie  settimane  di  ritardo  dal  rilevamento
dell'infrazione,   evitando   cosi'  un'efficace  predisposizione  di
strumenti di difesa.
    Inoltre,  l'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. contrasta con l'art. 24,
comma  2  della  Costituzione,  in  quanto prevede la possibilita' di
irrogare una sanzione di carattere personale, qual e' la decurtazione
dei  punti  dalla propria patente, senza dar la possibilita' in alcun
modo  di  controdedurre,  limitando irrimediabilmente il diritto alla
difesa   cittadino,   infatti,   la   dichiarazione   da   parte  del
proprietario, prevista dall'art. 126-bis c.d.s., e' una dichiarazione
impossibile,  ovvero  basata  su  ipotesi,  visto  che al momento del
rilevamento  dell'infrazione, essendo assente, non puo' affermare chi
era «effettivamente» alla guida della propria auto.
    Violazione dell'art. 27, comma 1 della Costituzione:
    Sotto  questo aspetto e' necessario ribadire che le sole sanzioni
per  le  quali  e'  possibile  prevedere una solidarieta' passiva del
conducente  e  del  proprietario  del  veicolo, sono le sole sanzioni
pecuniarie  (cfr. art. 196 cd.s.), inoltre, l'art. 210 c.d.s. prevede
lintrasmissibilita'  delle  sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti
diversi da chi ha commesso la violazione.
    E'  vero  che  il  principio  sancito dall'art. 27, comma 1 della
Costituzione  sotto  il  profilo  oggettivo  non  si  riferisce  alle
sanzioni  amministrative,  ma  solo alle pene, ma e' altrettanto vero
che  la  decurtazione dei punti della propria patente e' una sanzione
amministrativa  avente  natura personale, infatti la decurtazione dei
punti  non  colpisce  il  proprietario in quanto tale, ma solo se non
dovesse  denunciare  chi  era  alla  guida  dell'auto  al momento del
rilevamento della violazione. Tale disposizione attesta ampiamente la
natura personale della sanzione amministrativa della decurtazione dei
punti.