P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione; Visto l'art. 295 c.p.c.; Visto Iart. 23 legge 11 marzo 1955, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26-bis legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge con modifiche il d.l. 27 giungo 2003, n. 151, nella parte in cui impone di decurtare punti dalla patente del proprietario del veicolo con il quale sia stata commessa infrazione anche quando non sia stato possibile identificare il conducente del veicolo che in concreto ne e' stato autore, in violazione degli artt. 3, 24, comma 2 e 27, comma 1 della Costituzione. Sospende il procedimento; Dispone, a cura della cancelleria: la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite; la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Senato; la notificazione della presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati; Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Avezzano addi', 7 dicembre 2004 Il giudice di pace: Di Girolamo 05C0320