P. Q. M.
    Visto l'art. 134 della Costituzione;
    Visto l'art. 295 c.p.c.;
    Visto Iart. 23 legge 11 marzo 1955, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  26-bis legge 1° agosto 2003,
n. 214,  che  ha  convertito in legge con modifiche il d.l. 27 giungo
2003,  n. 151,  nella  parte  in  cui impone di decurtare punti dalla
patente  del proprietario del veicolo con il quale sia stata commessa
infrazione  anche  quando  non  sia  stato  possibile identificare il
conducente  del  veicolo  che  in  concreto  ne  e'  stato autore, in
violazione   degli   artt. 3,  24,  comma  2  e  27,  comma  1  della
Costituzione.
    Sospende il procedimento;
    Dispone, a cura della cancelleria:
        la   notificazione   della   presente  ordinanza  alle  parti
costituite;
        la  notificazione  della presente ordinanza al Presidente del
Consiglio dei ministri;
        la  notificazione  della presente ordinanza al Presidente del
Senato;
        la notificazione della presente ordinanza al Presidente della
Camera dei deputati;
    Ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
        Avezzano addi', 7 dicembre 2004
                   Il giudice di pace: Di Girolamo
05C0320