ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter
e  5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello straniero), aggiunti dall'art. 13,
comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo), promossi con ordinanze del 18
novembre,  del  30 ottobre  e  del  13 novembre 2003 dal Tribunale di
Reggio  Emilia,  rispettivamente  iscritte  ai nn. 113, 194 e 195 del
registro  ordinanze  2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 11 e 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  con  le  tre  ordinanze  indicate  in  epigrafe il
Tribunale  di  Reggio  Emilia  ha sollevato questioni di legittimita'
costituzionale:
        a)   dell'art. 14,   comma 5-ter,   del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  aggiunto  dall'art. 13,  comma 1,  della legge 30 luglio
2002,  n. 189  (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e
di  asilo),  in  riferimento  all'art. 25  della Costituzione, «nella
parte  in  cui  prevede  l'assenza  di  un  giustificato motivo quale
elemento   costitutivo   della   fattispecie   incriminatrice»,   ivi
contemplata,  dello  straniero  che si trattiene nel territorio dello
Stato  in  violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del
comma 5-bis dello stesso art. 14;
        b)  dell'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  d.lgs. n. 286 del
1998  -  anch'esso aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge n. 189
del 2002 - in riferimento all'art. 13 della Costituzione, nella parte
in  cui  prevede  l'arresto  obbligatorio  per  il  reato  di  cui al
precedente comma 5-ter;
        che  il  giudice  a  quo  -  chiamato  a  pronunciarsi  sulla
convalida  di  arresto  disposto  per  il  reato  di cui all'art. 14,
comma 5-ter,  del  d.lgs.  n. 286  del  1998 - ritiene che la formula
«senza  giustificato  motivo»  difetti del necessario requisito della
determinatezza, demandando all'interprete il compito di completare il
contenuto  della norma incriminatrice, in relazione tanto alla natura
che   alla  gravita'  delle  motivazioni  idonee  a  giustificare  la
permanenza dello straniero nel territorio dello Stato;
        che  l'arresto  obbligatorio  per tale reato, d'altro canto -
non  potendo essere seguito dall'adozione di misure cautelari, stante
la  natura  contravvenzionale  della  fattispecie criminosa - sarebbe
posto   unicamente   a  garanzia  dell'esecuzione  del  provvedimento
amministrativo di espulsione: con conseguente violazione dell'art. 13
Cost.,  che  limita il potere della polizia giudiziaria di comprimere
provvisoriamente   la  liberta'  personale  a  «casi  eccezionali  di
necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge».
    Considerato  che,  successivamente  alle ordinanze di rimessione,
questa   Corte,   con   sentenza   n. 223  del  2004,  ha  dichiarato
costituzionalmente   illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del
decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n. 286,  nella  parte  in cui
stabilisce  che  per  il  reato previsto dal comma 5-ter del medesimo
art. 14 e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;
        che entrambe le disposizioni impugnate dal giudice rimettente
- tanto, cioe', la norma sostanziale di cui al comma 5-ter che quella
processuale  di  cui  al  comma 5-quinquies del citato art. 14 - sono
state  quindi  modificate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241
(Disposizioni  urgenti  in  materia di immigrazione), convertito, con
modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271;
        che, in particolare, il reato di ingiustificato trattenimento
dello  straniero  nel  territorio  dello Stato, di cui al comma 5-ter
dell'art. 14,   e'  stato  trasformato  in  delitto,  punito  con  la
reclusione da uno a quattro anni, nel caso di espulsione disposta per
ingresso  illegale  nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 13,
comma 2,  lettere a) e c), del d.lgs. n. 286 del 1998, ovvero per non
aver  tempestivamente  richiesto il permesso di soggiorno «in assenza
di  cause di forza maggiore», o per essere stato il permesso revocato
o  annullato; conservando l'originaria natura contravvenzionale nella
sola  ipotesi residuale di espulsione disposta perche' il permesso di
soggiorno  e'  scaduto  da  piu' di sessanta giorni e non ne e' stato
chiesto il rinnovo;
        che,  a sua volta, il comma 5-quinquies dell'art. 14 e' stato
modificato nel senso della limitazione dell'arresto obbligatorio alle
fattispecie   di  ingiustificato  trattenimento  previste  dal  primo
periodo del comma 5-ter, ossia a quelle trasformate in delitto;
        che  gli  atti  debbono essere pertanto restituiti al giudice
rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.