P. Q. M. Dispone la sospenzione del giudizio in epigrafe e l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis d.lgs. 285/1992 e succ. mod. nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti dalla patente di guida a carico del proprietario del veicolo in assenza di comunicazione da parte dello stesso dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione; il tutto ex artt. 3, 24, 27 e 97 della Carta costituzionale. Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito. Fano (Pesaro-Urbino), addi' 15 luglio 2004 Il giudice di pace: Tajarol 05C0343