P. Q. M.
    Dispone  la  sospenzione  del  giudizio in epigrafe e l'immediata
trasmissione  degli  atti  di  causa alla Corte costituzionale per la
risoluzione    della   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 126-bis  d.lgs.  285/1992  e  succ. mod. nella parte in cui
prevede la decurtazione dei punti dalla patente di guida a carico del
proprietario  del  veicolo in assenza di comunicazione da parte dello
stesso  dei  dati personali e della patente del conducente al momento
della  commessa  violazione;  il  tutto ex artt. 3, 24, 27 e 97 della
Carta costituzionale.
    Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
        Fano (Pesaro-Urbino), addi' 15 luglio 2004
                     Il giudice di pace: Tajarol
05C0343