P. Q. M.
    Sospende  l'esecuzione  del provvedimento impugnato, ravvisando i
gravi  motivi  ex  art. 22,  ultimo  comma,  legge  24 novembre 1981,
n. 689;
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87:
        dichiara   rilevante   e   non  manifestamente  infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale sollevata dal ricorrente,
sig. Ricci  Andrea,  in  relazione  all'art. 126-bis,  comma secondo,
d.lgs.  30 aprile  1992,  n.  285, come modificato con d.l. 27 giugno
2003,  n. 151,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 1° agosto
2003,   n. 214,   per   violazione  degli  artt. 3,  24  e  27  della
Costituzione, per tutti i motivi innanzi esposti;
        sospende  il presente giudizio n. 3125 del Ruolo Generale per
gli affari contenziosi dell'anno 2004;
        dispone   l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale;
        ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  si  notifichi  la
presente  ordinanza  alle  parti  in  causa nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri;
        ordina,  altresi',  la comunicazione della presente ordinanza
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Pescara, addi' 24 novembre 2004
                   Il giudice di pace: Ciccocioppo
05C0345