P. Q. M. Sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, ravvisando i gravi motivi ex art. 22, ultimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689; Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente, sig. Ricci Andrea, in relazione all'art. 126-bis, comma secondo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per tutti i motivi innanzi esposti; sospende il presente giudizio n. 3125 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della cancelleria, si notifichi la presente ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; ordina, altresi', la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pescara, addi' 24 novembre 2004 Il giudice di pace: Ciccocioppo 05C0345