P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32,
comma  terzo,  del d.lgs. n. 274/2000 in riferimento agli articoli 3,
24, 97 e 111 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del procedimento nei confronti di Pizzo
Pasquale   e  la  immediata  trasmissione  degli  atti  del  presente
procedimento alla Corte costituzionale;
    Dispone la sospensione dei termini prescrizionali;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
comunicata al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del
Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri.
        Cosenza, addi' 26 aprile 2004
                   Il giudice di pace: Napolitano
05C0349