P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma terzo, del d.lgs. n. 274/2000 in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento nei confronti di Pizzo Pasquale e la immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione dei termini prescrizionali; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri. Cosenza, addi' 26 aprile 2004 Il giudice di pace: Napolitano 05C0349