P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23, comma 3 della legge
11  marzo  1953,  n. 87,  ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
ricorrente   in  relazione  all'art. 126-bis,  comma  2  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge
27  giugno  2003,  n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 214 per la violazione degli artt. 3, 24 e 27 della
Costituzione.
    Dispone   la   sospensione  del  presente  giudizio  iscritto  al
n. 55/C/2004 del R.G.A.C.
    Manda  alla  cancelleria  per  la  trasmissione  immediata  della
presente   ordinanza  insieme  agli  atti  del  giudizio  alla  Corte
costituzionale;
        per  la  notificazione  della  presente  ordinanza alle parti
costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
        per  la  comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Tempio Pausania, addi' 22 novembre 2004
                    Il giudice di pace: De Murtas
05C0356