P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 126-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 per la violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio iscritto al n. 55/C/2004 del R.G.A.C. Manda alla cancelleria per la trasmissione immediata della presente ordinanza insieme agli atti del giudizio alla Corte costituzionale; per la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri; per la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tempio Pausania, addi' 22 novembre 2004 Il giudice di pace: De Murtas 05C0356