Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato.

    Contro  Regione  Liguria,  in persona del presidente della giunta
regionale   pro   tempore   per  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale  degli  artt.  10  e  11 della l.r. Liguria 4 febbraio
2005, n. 3, pubblicata nel B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 2.
    La  legge  regionale  Liguria  4  febbraio 2005, n. 3 (pubbl. nel
B.U.R.  9  febbraio  2005, n. 2) - Disposizioni per la formazione del
bilancio   annuale  e  pluriennale  della  Regione  Liguria  -  Legge
finanziaria  2005,  nei  suoi  artt. 10 e 11 contiene disposizioni in
tema di tassa automobilistica regionale.
    Piu' precisamente, il richiamato art. 10, al comma 1, prevede che
«a  decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro
costruzione,   gli  autoveicoli  ed  i  motoveicoli  ad  uso  privato
destinati  esclusivamente  al  trasporto  di  persone  che  risultano
iscritti  nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia,
Italiano  FIAT,  Italiano  Alfa  Romeo  e  Federazione motociclistica
italiana  sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2
dell'art.  63 della legge 21 novembre 2002, n. 342 (misure in materia
fiscale)  purche'  rispondenti ai requisiti indicati nell'art. 60 del
d.lgs.   30  aprile  1992,  n. 285  (nuovo  codice  della  strada)  e
successive modificazioni ed integrazioni»; e, al comma 2, precisa che
le  disposizioni  di  cui  al  precedente  comma  non si applicano ai
veicoli adibiti ad uso professionale e cioe' utilizzati nell'esercito
di attivita' di impresa ovvero arti e professioni.
    A  sua volta, il successivo art. 11, al comma 1, dispone che «per
i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a sei
tonnellate non e' dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica
dovuta  in  relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tab. 2-bis
allegata  alla  legge  23  dicembre 1999, n. 488 ...», prevedendo, al
successivo comma 2, che le disposizioni di cui al precedente comma si
applicano  anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla
data  di  entrata  in  vigore  della  stessa  legge,  con conseguente
regolamentazione,  al  comma 3,  dei  termini  di presentazione delle
istanze di rimborso.
    Siffatte  disposizioni  appaiono  costituzionalmente illegittime,
sotto  i profili che vengono ora evidenziati, e pertanto il Governo -
giusta  delibera  8  aprile  2005  del Consiglio dei ministri che per
estratto  si  produce  sub-1 ai sensi dell'art. 127 Cost., le impugna
con il presente ricorso per i seguenti

                             M o t i v i

    Violazione art. 117, comma 2, lett. e), e 119 Cost.
    1.  -  Con  il  menzionato  art.  10, comma 1, la legge regionale
Liguria n. 3/2005, con il richiamo al comma 2 dell'art. 63 della L.S.
n. 342   del   2000   -  secondo  il  quale  la  esenzione  da  tasse
automobilistiche  di  cui  al  precedente  comma  1  e'  estesa  agli
autoveicoli   e   motoveicoli  di  particolare  interesse  storico  e
collezionistico  successivamente al ventennio dalla loro costruzione,
aventi    le    caratteristiche    ivi   precisate   ed   individuati
dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche
dalla  Federazione  Motociclistica  Italiana  (comma 3) - ha peraltro
ulteriormente esteso l'ambito di applicazione della norma agevolativa
anche  ai  veicoli  iscritti  in  ulteriori  registri,  quali  quelli
«Storico  Lancia»,  «Italiano FIAT» e «Italiano Alfa Romeo»: e in tal
modo ha configurato la esenzione dalle tasse automobilistiche per gli
autoveicoli  e  i  motoveicoli, come sopra qualificati di particolare
interesse  storico  e  collezionistico,  in  termini ben piu' ampi di
quelli fissati dalla legge statale.
    2.  - Il successivo art. 11, comma 1, ha disposto la non debbenza
della  maggiorazione della tassa automobilistica «dovuta in relazione
alla  massa  rimorchiabile  di  cui  alla tab. 2-bis» all. alla legge
n. 488/1999 (anche con effetto sui rapporti pregressi in corso: comma
2  e 3) per i veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva
sino  a  sei  tonnellate.  L'art.  6,  comma  22-bis della cit. legge
n. 488/1999   prevede   che  «le  tasse  automobilistiche  dovute  in
relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di
cose»  -  e  che  sono  dovute, giusta il successivo comma 22-ter, in
aggiunta  a  quelle  dovute  per  le  automotrici  - sono determinate
secondo  i  parametri  e le misure individuate nella tab. all. 2-bis,
disponendo  da ultimo che possono essere modificate, con d.m. Finanze
sentita   la   Conferenza   permanente,   le   misure   delle   tasse
automobilistiche di cui alla stessa tabella.
    La  norma  regionale de qua configura pertanto - relativamente ai
veicoli  con  massa  complessiva  fino  a sei tonnellate - un esonero
dalla   maggiorazione   delle   tasse   automobilistiche,  in  palese
difformita'  rispetto  a  quanto  previsto dalla richiamata normativa
della legge statale.
    3.  -  Le  disposizioni  della  legge  regionale qui denunciate -
nell'estendere,   nei   termini   sopra   evidenziati,   l'ambito  di
applicabilita'  di  esenzioni dalla tassa automobilistica (art. 10) e
modellando ipotesi di esonero dalla stessa (art. 11) comunque in modo
non  conforme  rispetto alla legislazione statale - modificando sotto
il profilo sostanziale la disciplina della c.d. tassa automobilistica
regionale,  la  quale,  come  e'  noto,  e'  tuttora fondamentalmente
regolata  dal  d.P.R.  5 febbraio 1953, n. 39, e succ. mod.: tassa il
cui gettito e' «attribuito» alle regioni alla s.o. (art. 23, comma 1,
d.lgs.   n. 504   del   1992),   con   la   denominazione   di  tassa
automobilistica regionale rispetto alla quale e' stato demandato alle
regioni la riscossione, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle
sanzioni  ed  il  relativo contenzioso amministrativo (art. 17, legge
n. 449  del  1997).  Le  regioni  hanno  il potere di determinare con
propria legge gli importi della tassa nella misura compresa tra il 90
ed  il  110  per  cento  degli importi dell'anno precedente (art. 17,
legge  n. 449  cit.  e art. 24, d.lgs. n. 504 del 1992), ma non hanno
alcun  potere  di  introdurre esenzioni od esoneri non previsti dalla
legge statale, per determinare categorie di soggetti o di veicoli.
    In   sintesi,  alle  regioni  a  s.o.  e'  stato  attribuito  dal
legislatore  statale il gettito della tassa, unitamente all'attivita'
amministrativa  connessa  alla sua realizzazione, nonche' un limitato
potere  di variazione dell'importo originariamente stabilito con d.m.
(delle  Finanze  e  dei trasporti e navigazione), restando tuttavia e
tuttora  ferma  la  competenza  esclusiva  dello Stato per ogni altro
aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa.
    La  tassa automobilistica regionale - istituita con legge statale
che  la  disciplina  in  tutti  i  suoi  «aspetti fondamentali» - non
costituisce  pertanto  un  tributo  proprio  della  regione  ai sensi
dell'art.  119,  secondo comma, della Costituzione - per tale dovendo
intendersi  quello  istitutivo  delle  regioni  con propria legge nel
rispetto  dei  principi  di  coordinamento  con il sistema tributario
statale,  e  a  nulla  rilevando in contrario la destinazione del suo
gettito  - e va inquadrata tuttora nell'ambito del sistema tributario
statale,  riservato alla esclusiva competenza del legislatore statale
ex  art.  117,  comma  2,  lett. e) Cost.: ne consegue che la Regione
Liguria  non  aveva,  ne'  ha, il potere di disporre - come invece ha
fatto con gli impugnati artt. 10 e 11 della legge n. 3/2005, che sono
pertanto  costituzionalmente  illegittimi  - di disporre esenzioni od
esoneri  dalla  tassa de qua, rientrando la relativa disciplina nella
competenza esclusiva dello Stato.
    In  tal  senso e' l'insegnamento della Corte: cfr. sent. n. 296 e
297 del 2003, n. 37 del 2004, ecc.