Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato. Contro Regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11 della l.r. Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, pubblicata nel B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 2. La legge regionale Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (pubbl. nel B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 2) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2005, nei suoi artt. 10 e 11 contiene disposizioni in tema di tassa automobilistica regionale. Piu' precisamente, il richiamato art. 10, al comma 1, prevede che «a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli ed i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione motociclistica italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell'art. 63 della legge 21 novembre 2002, n. 342 (misure in materia fiscale) purche' rispondenti ai requisiti indicati nell'art. 60 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni»; e, al comma 2, precisa che le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai veicoli adibiti ad uso professionale e cioe' utilizzati nell'esercito di attivita' di impresa ovvero arti e professioni. A sua volta, il successivo art. 11, al comma 1, dispone che «per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a sei tonnellate non e' dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tab. 2-bis allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 ...», prevedendo, al successivo comma 2, che le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, con conseguente regolamentazione, al comma 3, dei termini di presentazione delle istanze di rimborso. Siffatte disposizioni appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che vengono ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera 8 aprile 2005 del Consiglio dei ministri che per estratto si produce sub-1 ai sensi dell'art. 127 Cost., le impugna con il presente ricorso per i seguenti M o t i v i Violazione art. 117, comma 2, lett. e), e 119 Cost. 1. - Con il menzionato art. 10, comma 1, la legge regionale Liguria n. 3/2005, con il richiamo al comma 2 dell'art. 63 della L.S. n. 342 del 2000 - secondo il quale la esenzione da tasse automobilistiche di cui al precedente comma 1 e' estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico successivamente al ventennio dalla loro costruzione, aventi le caratteristiche ivi precisate ed individuati dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (comma 3) - ha peraltro ulteriormente esteso l'ambito di applicazione della norma agevolativa anche ai veicoli iscritti in ulteriori registri, quali quelli «Storico Lancia», «Italiano FIAT» e «Italiano Alfa Romeo»: e in tal modo ha configurato la esenzione dalle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli, come sopra qualificati di particolare interesse storico e collezionistico, in termini ben piu' ampi di quelli fissati dalla legge statale. 2. - Il successivo art. 11, comma 1, ha disposto la non debbenza della maggiorazione della tassa automobilistica «dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tab. 2-bis» all. alla legge n. 488/1999 (anche con effetto sui rapporti pregressi in corso: comma 2 e 3) per i veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva sino a sei tonnellate. L'art. 6, comma 22-bis della cit. legge n. 488/1999 prevede che «le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose» - e che sono dovute, giusta il successivo comma 22-ter, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici - sono determinate secondo i parametri e le misure individuate nella tab. all. 2-bis, disponendo da ultimo che possono essere modificate, con d.m. Finanze sentita la Conferenza permanente, le misure delle tasse automobilistiche di cui alla stessa tabella. La norma regionale de qua configura pertanto - relativamente ai veicoli con massa complessiva fino a sei tonnellate - un esonero dalla maggiorazione delle tasse automobilistiche, in palese difformita' rispetto a quanto previsto dalla richiamata normativa della legge statale. 3. - Le disposizioni della legge regionale qui denunciate - nell'estendere, nei termini sopra evidenziati, l'ambito di applicabilita' di esenzioni dalla tassa automobilistica (art. 10) e modellando ipotesi di esonero dalla stessa (art. 11) comunque in modo non conforme rispetto alla legislazione statale - modificando sotto il profilo sostanziale la disciplina della c.d. tassa automobilistica regionale, la quale, come e' noto, e' tuttora fondamentalmente regolata dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e succ. mod.: tassa il cui gettito e' «attribuito» alle regioni alla s.o. (art. 23, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992), con la denominazione di tassa automobilistica regionale rispetto alla quale e' stato demandato alle regioni la riscossione, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il relativo contenzioso amministrativo (art. 17, legge n. 449 del 1997). Le regioni hanno il potere di determinare con propria legge gli importi della tassa nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli importi dell'anno precedente (art. 17, legge n. 449 cit. e art. 24, d.lgs. n. 504 del 1992), ma non hanno alcun potere di introdurre esenzioni od esoneri non previsti dalla legge statale, per determinare categorie di soggetti o di veicoli. In sintesi, alle regioni a s.o. e' stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attivita' amministrativa connessa alla sua realizzazione, nonche' un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con d.m. (delle Finanze e dei trasporti e navigazione), restando tuttavia e tuttora ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa. La tassa automobilistica regionale - istituita con legge statale che la disciplina in tutti i suoi «aspetti fondamentali» - non costituisce pertanto un tributo proprio della regione ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione - per tale dovendo intendersi quello istitutivo delle regioni con propria legge nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale, e a nulla rilevando in contrario la destinazione del suo gettito - e va inquadrata tuttora nell'ambito del sistema tributario statale, riservato alla esclusiva competenza del legislatore statale ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost.: ne consegue che la Regione Liguria non aveva, ne' ha, il potere di disporre - come invece ha fatto con gli impugnati artt. 10 e 11 della legge n. 3/2005, che sono pertanto costituzionalmente illegittimi - di disporre esenzioni od esoneri dalla tassa de qua, rientrando la relativa disciplina nella competenza esclusiva dello Stato. In tal senso e' l'insegnamento della Corte: cfr. sent. n. 296 e 297 del 2003, n. 37 del 2004, ecc.