P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 23, quinto comma, 24, primo comma, e 17-bis, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, per violazione degli articoli 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione. Sospende il giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle parti in causa e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per l'esecuzione. Cosi' deciso in Bologna, il giorno 9 dicembre 2004. Il Presidente: Papiano Il consigliere relatore estensore: Di Benedetto 05C0524