P. Q. M.
    Visti  gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1 e 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  degli  articoli  23,  quinto comma, 24,
primo  comma,  e  17-bis,  secondo  comma,  del r.d. 22 gennaio 1934,
n. 37,  come  novellato  dal  d.l.  21 maggio 2003, n. 112, nel testo
integrato  dalla  relativa legge di conversione, per violazione degli
articoli 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione.
    Sospende il giudizio;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale,
disponendo  la  notifica della presente ordinanza alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  e alle parti in causa e la comunicazione ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
    Cosi' deciso in Bologna, il giorno 9 dicembre 2004.
                       Il Presidente: Papiano
Il consigliere relatore estensore: Di Benedetto
05C0524