Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 151 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), e degli artt. 150, 151, 154 e 299 - quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264 del codice di procedura penale - del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotti nel suddetto d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona (reg. ord. n. 1188 del 2003), con le ordinanze in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998), come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 1188 del 2003); Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 151 e 154 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 150, 151, 154 e 299 - quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264 del codice di procedura penale - del decreto legislativo n. 113 del 2002, come riprodotti nel suddetto d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona (reg. ord. n. 1188 del 2003), con le ordinanze in epigrafe; Ordina in relazione al giudizio iscritto al n. 492 del registro ordinanze 2004, la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005. Il Presidente: Contri Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 4 maggio 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0538