Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 151  e 154 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia),  e  degli  artt. 150, 151, 154 e 299 - quest'ultimo nella
parte  in  cui abroga l'art. 264 del codice di procedura penale - del
decreto   legislativo  30 maggio  2002,  n. 113  (Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  spese di giustizia), come
riprodotti  nel  suddetto  d.P.R.  n. 115  del  2002,  sollevate,  in
riferimento  agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal giudice per le
indagini  preliminari  del  Tribunale  di Napoli e dal giudice per le
indagini  preliminari  del Tribunale di Verona (reg. ord. n. 1188 del
2003), con le ordinanze in epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 7  della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi
unici  di  norme  concernenti  procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1998),   come   modificato  dall'art. 1  della  legge
24 novembre  2000,  n. 340  (Disposizioni  per  la delegificazione di
norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge
di semplificazione 1999), sollevata, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione,  dal  giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Verona, con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 1188 del 2003);
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli  artt. 151 e 154 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 150,
151,  154  e  299 - quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264
del  codice  di procedura penale - del decreto legislativo n. 113 del
2002, come riprodotti nel suddetto d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate,
in  riferimento  all'art. 76  della  Costituzione, dal giudice per le
indagini  preliminari  del  Tribunale  di Napoli e dal giudice per le
indagini  preliminari  del Tribunale di Verona (reg. ord. n. 1188 del
2003), con le ordinanze in epigrafe;
    Ordina  in  relazione al giudizio iscritto al n. 492 del registro
ordinanze 2004, la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Verona.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 maggio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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