ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
26 novembre    2003   relativa   alla   insindacabilita'   ai   sensi
dell'art. 68,   primo   comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni
espresse  dal  senatore  Alfredo  D'Ambrosio  in  relazione  ai fatti
dedotti   nel  giudizio  civile  promosso  dall'Istituto  Neurologico
Mediterraneo  Neuromed  S.r.l. nei confronti dello stesso senatore ed
altri,  promosso  dal Tribunale di Isernia, con ricorso depositato il
25 marzo  2004  ed  iscritto  al  n. 263  del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento  civile  promosso
dall'Istituto  Neurologico Mediterraneo Neuromed S.r.l. nei confronti
del   senatore   Alfredo  D'Ambrosio  e  di  altri  per  ottenere  il
risarcimento   dei  danni  cagionati  da  una  campagna  diffamatoria
asseritamente  subita dalla stessa societa', il Tribunale di Isernia,
con  atto  depositato  nella  cancelleria di questa Corte il 25 marzo
2004,  ha  sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei   confronti  del  Senato  della  Repubblica,  in  relazione  alla
deliberazione  adottata  nella  seduta  del  26 novembre 2003, con la
quale  il  Senato  medesimo  ha  ritenuto  che  i  fatti  oggetto del
procedimento   civile   instaurato   dinanzi  allo  stesso  Tribunale
concernono   opinioni   espresse   da   un   membro   del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
        che  il  Tribunale,  dopo  aver  riportato  le  dichiarazioni
attribuite  al  parlamentare  nell'atto di citazione in giudizio (che
sarebbero  avvenute  nel  contesto  di  alcuni  comunicati stampa, di
interviste  televisive  rese  ad una emittente locale, di una notizia
riportata  da  un quotidiano e di notizie redazionali trasmesse da un
telegiornale  locale),  afferma  che  le  espressioni contestate come
diffamatorie  al  senatore D'Ambrosio non possono ritenersi collegate
funzionalmente  alla sua attivita' di parlamentare, non essendo stata
compiuta  dal  senatore  nessuna  attivita' parlamentare in ordine ai
fatti oggetto della causa civile;
        che  il  ricorrente lamenta in particolare che le motivazioni
della Giunta delle elezioni e delle immunita' del Senato nel proporre
la  deliberazione di insindacabilita' - secondo cui le espressioni in
questione  sarebbero  l'estrinsecazione  di  un  mandato  politico di
controllo   sulla  gestione  pubblica,  trattandosi  di  episodi  che
rientrerebbero  nel contesto della cattiva amministrazione contro cui
la  carriera  pubblica e politica del senatore eletto nel collegio di
Isernia  si  e'  andata  sviluppando  -  sarebbero in contrasto con i
principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia;
        che  la  delibera  del  Senato  si  baserebbe,  ad avviso del
Tribunale  ricorrente,  sull'erroneo  assunto  che  la prerogativa in
esame   copra   tutti  i  comportamenti  riconducibili  all'attivita'
politica  del  deputato, indipendentemente dall'esistenza di un nesso
funzionale  tra  le  opinioni  espresse  e l'esercizio delle funzioni
parlamentari;
        che   la  predetta  delibera,  di  cui  il  Tribunale  chiede
l'annullamento,  determinerebbe  quindi un'ingiustificata menomazione
della    sfera    di   attribuzioni   costituzionali   dell'autorita'
giudiziaria.
    Considerato che in questa fase la Corte e' chiamata a delibare se
il  ricorso  sia  ammissibile valutando, senza contraddittorio tra le
parti,  se  sussistano  i  requisiti  soggettivo  ed  oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
        che,  quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Isernia
e' legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente, nel procedimento del quale e' investito, la volonta'
del potere cui appartiene;
        che,  allo  stesso  modo,  il Senato della Repubblica, che ha
deliberato   la  dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  da  un  proprio  membro, e' legittimato ad essere parte del
conflitto,   essendo   competente  a  dichiarare  definitivamente  la
volonta' del potere che rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  Tribunale  ricorrente  denuncia la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione,  considerata illegittima, del Senato della Repubblica,
che  ha  qualificato  le  dichiarazioni espresse da un proprio membro
come  insindacabili, in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni
parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);
        che  pertanto  esiste  la  materia  di  un  conflitto  la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.