ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003 relativa alla insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Alfredo D'Ambrosio in relazione ai fatti dedotti nel giudizio civile promosso dall'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.r.l. nei confronti dello stesso senatore ed altri, promosso dal Tribunale di Isernia, con ricorso depositato il 25 marzo 2004 ed iscritto al n. 263 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice relatore Fernanda Contri. Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso dall'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.r.l. nei confronti del senatore Alfredo D'Ambrosio e di altri per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da una campagna diffamatoria asseritamente subita dalla stessa societa', il Tribunale di Isernia, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 25 marzo 2004, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 2003, con la quale il Senato medesimo ha ritenuto che i fatti oggetto del procedimento civile instaurato dinanzi allo stesso Tribunale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che il Tribunale, dopo aver riportato le dichiarazioni attribuite al parlamentare nell'atto di citazione in giudizio (che sarebbero avvenute nel contesto di alcuni comunicati stampa, di interviste televisive rese ad una emittente locale, di una notizia riportata da un quotidiano e di notizie redazionali trasmesse da un telegiornale locale), afferma che le espressioni contestate come diffamatorie al senatore D'Ambrosio non possono ritenersi collegate funzionalmente alla sua attivita' di parlamentare, non essendo stata compiuta dal senatore nessuna attivita' parlamentare in ordine ai fatti oggetto della causa civile; che il ricorrente lamenta in particolare che le motivazioni della Giunta delle elezioni e delle immunita' del Senato nel proporre la deliberazione di insindacabilita' - secondo cui le espressioni in questione sarebbero l'estrinsecazione di un mandato politico di controllo sulla gestione pubblica, trattandosi di episodi che rientrerebbero nel contesto della cattiva amministrazione contro cui la carriera pubblica e politica del senatore eletto nel collegio di Isernia si e' andata sviluppando - sarebbero in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia; che la delibera del Senato si baserebbe, ad avviso del Tribunale ricorrente, sull'erroneo assunto che la prerogativa in esame copra tutti i comportamenti riconducibili all'attivita' politica del deputato, indipendentemente dall'esistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio delle funzioni parlamentari; che la predetta delibera, di cui il Tribunale chiede l'annullamento, determinerebbe quindi un'ingiustificata menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria. Considerato che in questa fase la Corte e' chiamata a delibare se il ricorso sia ammissibile valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Isernia e' legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento del quale e' investito, la volonta' del potere cui appartiene; che, allo stesso modo, il Senato della Repubblica, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro, e' legittimato ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta; che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, considerata illegittima, del Senato della Repubblica, che ha qualificato le dichiarazioni espresse da un proprio membro come insindacabili, in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione); che pertanto esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.