Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 459,  comma 1,  del codice di
procedura  penale,  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 24 e 111,
secondo  e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 maggio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0552