Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005. Il Presidente: Capotosti Il redattore: Flick Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 4 maggio 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0552