IL GIUDICE MONOCRATICO


                            O s s e r v a

    L'istanza presentata il 22 giugno 2004 dalla cittadina marocchina
Samran  Smail  per ottenere visto al ricongiungimento familiare della
madre  El  Quaddiou  Idrissi  Rkia  di anni 66 (vivente in Marocco ed
assunta  come  a  carico)  e'  stata  respinta dal Console d'Italia a
Casablanca  in  data  17  agosto  2004, sebbene il Questore di Genova
avesse,  in data 5 marzo 2004, rilasciato il nulla osta richiesto per
tale  ricongiungimento, ritenendo che la madre non possa considerarsi
«a  carico»  della  figlia  residente in Italia, vivendo la stessa in
Marocco «con altri figli che sono atti al lavoro».
    Nella  specie,  gli «altri figli» si identificano (la circostanza
non e' oggetto di contestazione) nella signora Samira Samran, di anni
44,  che  la difesa della ricorrente assume (producendo dichiarazioni
rilasciate  dalla  stessa  in  questo  senso,  e  certificazione  del
Ministero  dell'economia del Marocco) come priva di proprieta', di un
qualsiasi lavoro e di ogni tipo di reddito.
    Secondo  il disposto dell'art. 29, lett. C d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286   il   rigetto   qui   impugnato   e'   corretto:  infatti  il
ricongiungimento  dei genitori ultrasessantacinquenni e' ammesso solo
«qualora  gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento
per   documentati   gravi   motivi  di  salute».  Non  sussistendo  i
documentati  gravi  motivi  di  salute,  questo giudice non dovrebbe,
dunque,  in  alcun  modo  approfondire  l'accertamento della concreta
possibilita'  per  la ricorrente di fornire alla madre in Italia quel
sostegno alimentare che (in ipotesi) la figlia vivente in Marocco non
sembra  in  grado  di  assicurare.  Un simile accertamento verterebbe
infatti su circostanze giuridicamente non rilevanti.
    Tuttavia  il  giudicante  rileva  che  la  nozione  giuridica  di
famiglia  include,  sia  nella  normativa  nazionale  che  in  quella
internazionale, vincoli che salvaguardano non soltanto gli affetti ma
anche il sostegno di fronte alle difficolta' economiche. Il dovere di
assicurare  gli  alimenti, attribuito dall'art. 433 del codice civile
ai  figli nei confronti dei genitori, corrisponde infatti, secondo il
comune  sentire,  ad  un  elementare debito di riconoscenza dei figli
verso  chi  li  ha  allevati, e deve ritenersi coperto, ad avviso del
giudicante,  dai  precetti  relativi  all'unita' familiare ricavabili
dall'art. 29 della Costituzione, dall'art. 8 della CEDU, dall'art. 93
della  Carta  europea  dei diritti («e' garantita la protezione della
famiglia  sul piano giuridico, economico e sociale»). Per gli anziani
ultrasessanticinquenni, il giudicante ritiene inoltre rilevante anche
il  diritto  fondamentale  ad  una  vita  «dignitosa ed indipendente»
menzionato dall'art. 85 della Carta dei diritti fondamentali.
    La   liberta'   del   legislatore  nazionale,  di  effettuare  un
bilanciamento  tra  tali  diritti  fondamentali ed il diritto di ogni
Stato  di  regolare  il  fenomeno dell'immigrazione in ciascun Paese,
deve  rispondere  a  criteri  non arbitrari e rispettosi del senso di
umanita'  e  dignita' delle persone. Questo giudicante esprime dunque
il  dubbio  che  la  discriminazione tra «documentati gravi motivi di
salute»  ed  altre  ragioni  ugualmente  concrete  ed obiettive (come
l'impossidenza e la disoccupazione) che possono impedire ad un figlio
vivente  su  un  territorio  di  altro  Stato  di  fornire al proprio
genitore  il necessario sostegno economico non costituiscano (al fine
di  determinare  i confini del diritto al ricongiungimento familiare)
scelta  legislativa  rispettosa dei vincoli di ordine costituzionale.
Che,     dunque,     il     ricongiungimento     di    un    genitore
ultrasessanticinquenne al figlio regolarmente residente in Italia sia
possibile   quando   altri  figli  viventi  nel  Paese  estero  siano
gravemente  ammalati,  e  non  invece  quando  gli  stessi si trovino
nell'impossibilita'  concreta  di  fornire  al  genitore  il sostegno
economico   necessario   non   pare   rispettoso   del  principio  di
uguaglianza,   del   diritto   all'unita'  familiare  e  del  diritto
fondamentale degli anziani ad una vita dignitosa ed indipendente.
    Pur  se  il  figlio  residente  in  Italia  conserva, infatti, la
possibilita'  di  inviare nel Paese estero somme di denaro dirette ad
assicurare il sostegno al genitore straniero, la legge impone infatti
in questo caso al figlio straniero, regolarmente residente nel nostro
Paese,  una  forma normativamente vincolata di sostegno, impedendogli
la  forma,  piu'  naturale  dell'ospitalita'  del  genitore,  e cosi'
discriminando  le  forme di esplicazione dei vincoli familiari per il
solo effetto della diversa cittadinanza.
    Rispetto  ai  cittadini italiani, la posizione dello straniero e'
naturalmente   diversa,   ma   il   problema  e'  se  il  livello  di
disuguaglianza   nel   trattamento   giuridico  sia  proporzionato  a
giustificato; nei confronti di cittadini extracomunitari, che possono
ottenere   il  ricongiungimento  dei  genitori  per  effetto  di  una
«impossibilita»  (dovuta  a malattia) di altri fratelli viventi nello
Stato estero, la discriminazione costituzionalmente dubbia e' che, al
di sotto dell'impossibilita' dovuta a stati di salute, non venga dato
rilievo  a  situazioni  di  impossibilita'  altrettanto oggettive, ma
dovute  a  ragioni  economiche  invece  che  di  salute, che tuttavia
impediscano  ai  fratelli residenti all'estero di fornire ai genitori
sostegno adeguato.
    In   questo   senso   si   solleva   eccezione   di  legittimita'
costituzionale,  al fine di poter continuare - in modo rispettoso del
disposto   legislativo,  come  emendato  dai  vizi  qui  segnalati  -
l'accertamento  della  situazione  di  impossibilita'  della  sorella
vivente  in  Marocco  a  fornire alla madre della ricorrente adeguato
sostegno.  Di  qui la rilevanza nel procedimento introdotto da Samran
Smail.