P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, lett. c, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non consente il ricongiungimento familiare al figlio regolarmente residente in Italia dei genitori ultrasessantacinquenni che vivano in Paese extracomunitario con altri figli impossibilitati al loro sostentamento per ragioni oggettive diverse dai «gravi motivi di salute», per contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, letti alla luce dell'art. 6 della CEDU e degli artt. 85 e 93 della Carta europea dei diritti. Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale, e dispone che la cancelleria provveda alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dichiara il procedimento sospeso sino alla decisione della questione incidentale di costituzionalita'. Genova, addi' 7 marzo 2005 Il giudice monocratico: Martinelli 05C0609