P. Q. M.
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 29,  lett.  c,  del  d.lgs.
25 luglio   1998,   n. 286,  nella  parte  in  cui  non  consente  il
ricongiungimento familiare al figlio regolarmente residente in Italia
dei    genitori    ultrasessantacinquenni   che   vivano   in   Paese
extracomunitario    con   altri   figli   impossibilitati   al   loro
sostentamento  per  ragioni  oggettive  diverse  dai «gravi motivi di
salute», per contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, letti
alla  luce  dell'art. 6  della CEDU e degli artt. 85 e 93 della Carta
europea dei diritti.
    Ordina   la   trasmissione   immediata   degli  atti  alla  Corte
costituzionale,  e  dispone che la cancelleria provveda alla notifica
della  presente  ordinanza  alle  parti in causa ed al Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  ed  alla  comunicazione  della  stessa  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Dichiara  il  procedimento  sospeso  sino  alla  decisione  della
questione incidentale di costituzionalita'.
        Genova, addi' 7 marzo 2005
                 Il giudice monocratico: Martinelli
05C0609