ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 3, e
11,   comma 6,   della  legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
15 maggio  2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria
2002),   promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  notificato il 12 luglio 2002, depositato in cancelleria il
22 successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2005 il giudice relatore
Alfonso Quaranta;
    Uditi  l'avvocato  dello Stato Massimo Mari per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Giandomenico  Falcon  per la
Regione Friuli-Venezia Giulia.

                          Ritenuto in fatto

    1. -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, con ricorso notificato
il  12 luglio 2002, depositato in cancelleria il successivo giorno 22
ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2002, ha promosso, ai sensi
dell'art. 127,   primo   comma,   della  Costituzione,  questioni  di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 114 e 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione, degli artt. 3, comma 2
[recte:   comma 3],   e   11,  comma 6,  della  legge  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate
alla legge finanziaria 2002).
    1.1. -  La difesa dello Stato rileva come l'art. 3 «prevedendo la
permanenza  di  un  controllo  preventivo  di legittimita' sugli atti
degli  enti locali, anche se eventuale, sia su richiesta degli organi
collegiali  deliberanti  (comma 2), sia su richiesta di un quinto dei
consiglieri  assegnati  all'ente (comma 3), si ponga in contrasto con
l'art. 14» [recte: 114] «della Costituzione che sancisce il principio
di  equiordinazione  tra  comuni  e  Regioni», anche in ragione della
intervenuta   eliminazione  di  tale  tipo  di  controllo  a  seguito
dell'abrogazione    dell'art. 130    della   Costituzione,   disposta
dall'art. 9,  comma 2,  della  legge  costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
    Aggiunge,  quindi,  «per completezza di informazione (...) che la
Regione,  in  base  al  proprio  particolare statuto di autonomia, ha
competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti
locali».
    1.2. -   Il   ricorrente   deduce,   altresi',   l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 11,  comma 6, della stessa legge, in quanto
detta  norma,  aggiungendo  l'art. 3-bis  alla  legge  della  Regione
Friuli-Venezia   Giulia   7 febbraio   1992,   n. 7   (Disciplina  ed
incentivazione  in  materia  di cooperazione sociale), «introduce una
nuova  figura  di soci (soci fruitori) delle cooperative sociali, con
anche la possibilita' di far parte degli organi sociali, non prevista
dalla  disciplina  giuridica  delle  cooperative contenuta nel codice
civile».  Detta  disposizione,  ad  avviso del ricorrente, si pone in
contrasto   con   l'art. 117,   secondo   comma,   lettera l),  della
Costituzione,  che  riserva  allo  Stato  la  competenza esclusiva in
materia di ordinamento civile.
    2. -  Si e' costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia chiedendo
che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale siano dichiarate
inammissibili e infondate.
    2.1. - Con successiva memoria la Regione, richiamando l'ordinanza
di questa Corte n. 358 del 2002, ha ribadito l'inammissibilita' delle
questioni   in   quanto   il   ricorrente  invoca,  quali  parametri,
disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione, ma non deduce
le ragioni per cui dette norme dovrebbero applicarsi ad una Regione a
statuto speciale.
    Ha  precisato,  quindi,  che  la prima norma sottoposta all'esame
della  Corte  e'  l'art. 3, comma 3 (e non comma 2), della legge reg.
Friuli-Venezia   Giulia  n. 13  del  2002,  la  cui  disposizione  ha
sostituito  l'art. 28 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
12 settembre  1991,  n. 49,  recante  «Norme  regionali in materia di
funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli
Enti locali e delle Unita' sanitarie locali, nonche' norme in materia
di  ordinamento  dell'Amministrazione  regionale.  Abrogazione  della
legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile
1985,  n. 17,  nonche'  modificazioni  ed  integrazioni  della  legge
regionale 1° marzo 1988, n. 7».
    Osserva,   quindi,   come   l'abrogazione   dell'art. 130   della
Costituzione  non  incida  sul  proprio  ordinamento, in quanto detta
norma  costituzionale riguardava solo le Regioni a statuto ordinario,
mentre  l'art. 60  del proprio statuto speciale (legge costituzionale
31 gennaio  1963,  n. 1)  prevede  che «il controllo sugli atti degli
enti  locali  e'  esercitato  da  organi della Regione nei modi e nei
limiti  stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle
leggi dello Stato».
    Da  un  lato  tale previsione non ha subito modifiche, neanche ad
opera  della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni
concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto
speciale  e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano), che ha
riformato gli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, dall'altro
l'abrogazione  dell'art. 130  della Costituzione non puo' riflettersi
sul richiamato art. 60 dello statuto, in quanto l'art. 10 della legge
cost.  n. 3 del 2001 amplia e non riduce gli spazi di autonomia delle
Regioni a statuto speciale.
    La  Regione  deduce,  invece,  come  nell'esercizio delle proprie
competenze  legislative (art. 4, comma 1, numero 1-bis, dello statuto
speciale),  «ha  ritenuto di armonizzare il proprio ordinamento» alla
riforma costituzionale; pertanto, ha soppresso i controlli preventivi
necessari ed ha trasformato il controllo di legittimita' del Comitato
regionale  di  controllo  (Co.re.co.)  «in  un «esame di legittimita»
avente  sostanziale  natura  di  attivita'  di  consulenza  giuridica
liberamente  richiedibile  dagli  enti locali o da minoranze dei loro
organi,   senza   che   dalla   richiesta   derivi   la   sospensione
dell'efficacia  dell'atto o un vincolo per gli enti locali in caso di
ritenuta   illegittimita'   dell'atto   da   parte   del   Co.re.co»,
ridenominato  «Comitato  di  garanzia»  dall'art. 3,  comma 18, della
legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  29 gennaio  2003, n. 1
(Disposizioni  per  la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione - legge finanziaria 2003).
    Non  si  tratta invero di un controllo, ma di un esame che non ha
carattere   preventivo,   e   che  non  da'  luogo  ad  annullamento,
sospensione dell'efficacia (che puo' essere eventualmente decisa solo
dallo  stesso  ente  deliberante)  o  onere  di riesame, ma solo alla
formulazione di osservazioni da parte dell'organo a cio' deputato.
    2.2. -  In  ordine  alla  ritenuta  illegittimita' costituzionale
dell'art. 11,  comma 6, della suddetta legge reg. n. 13 del 2002, che
ha  introdotto  l'art. 3-bis  nella  legge reg. Friuli-Venezia Giulia
n. 7 del 1992, la Regione espone che la categoria dei «soci fruitori»
- quali soci che godono dei servizi erogati dalla cooperativa sociale
senza  prestare  alcuna  attivita' lavorativa, in quanto portatori di
handicap  o  comunque in posizione svantaggiata (ad es. anziani), che
si  affiancano  ai  soci  «ordinari»  e  ai  soci  «volontari»  - non
costituisce un novum.
    Deduce,  altresi',  che  la  Regione  Trentino-Alto Adige, con la
disposizione  contenuta  nell'art. 4 della legge regionale 22 ottobre
1988,   n. 24,   recante   «Norme   in  materia  di  cooperazione  di
solidarieta' sociale», ha gia' adottato una disposizione simile.
    La  ratio  della  disciplina  introdotta e', poi, coerente con lo
scopo  per  cui  sono  state previste le cooperative sociali. Infatti
l'art. 3-bis,  comma 1,  stabilisce che gli statuti delle cooperative
sociali  possono  prevedere  la presenza di soci fruitori «al fine di
rafforzare  il  perseguimento dell'interesse generale delle comunita'
di  cui  all'art. 2,  comma 1»;  in  questo  senso  la  norma si puo'
considerare  come  attuativa dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991,
n. 381  (Disciplina delle cooperative sociali) che, oltre ad affidare
alle  regioni  il  compito di emanare norme di attuazione della legge
stessa  (comma  1),  prevede  che  «le regioni emanano altresi' norme
volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione
sociale (...)» (comma 3).
    Infine,  rileva  la Regione Friuli-Venezia Giulia come non vi sia
alcuna   interferenza   con  la  disciplina  statale  in  materia  di
ordinamento  civile,  in  quanto il limite del diritto privato non va
inteso  in senso assoluto - come gia' riconosciuto dalla Corte, prima
della  legge  cost. n. 3 del 2001, con la sentenza n. 352 del 2001, e
come risulta dopo la riforma del Titolo V - permanendo per le Regioni
la   possibilita'   di  dettare  discipline  specifiche  di  istituti
particolari,  connessi  alle attivita' pubbliche, e restando, quindi,
preclusa solo l'interferenza con la disciplina civilistica generale.
    3. -  In  prossimita' dell'udienza pubblica la difesa dello Stato
ha  depositato  memoria  con  la  quale,  preliminarmente, ha chiesto
dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla
questione  di  costituzionalita'  relativa all'art. 3, comma 3, della
legge  reg.  Friuli-Venezia  Giulia n. 13 del 2002, ed ha ribadito la
richiesta    di   declaratoria   di   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 11, comma 6, della medesima legge.
    In particolare, l'Avvocatura generale dello Stato ha premesso che
l'art. 28 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 1991, come
sostituito  dall'art. 3, comma 3, della legge reg. n. 13 del 2002, e'
stato  abrogato,  a  decorrere  dal 1° luglio 2004, dalla legge della
Regione  Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti
in  materia  di  enti  locali,  nonche' di uffici di segreteria degli
Assessori regionali).
    Ha  quindi  osservato  come la categoria dei soci fruitori non ha
riconoscimento   nell'ordinamento   nazionale,   quanto   in   prassi
statutarie  contra  legem.  Deduce,  pertanto,  che  alla  luce della
riforma  introdotta  dal  decreto  legislativo  17 gennaio 2003, n. 6
(Riforma  organica  della  disciplina  delle  societa'  di capitali e
societa'  cooperative,  in  attuazione  della  legge  3 ottobre 2001,
n. 366),   le   cooperative  sociali  risultano  soggette  al  regime
giuridico  della  societa'  per  azioni  (s.p.a.)  o della societa' a
responsabilita'  limitata (s.r.l.), che non appare compatibile con la
categoria di soci in esame.
    Infine   osserva   come  la  norma  impugnata  non  possa  essere
considerata   legittima  integrazione  della  disciplina  civilistica
statale,  in  quanto  dare  incondizionatamente  ingresso a soci meri
utenti  di  servizi  o fruitori di beni, in tutti gli organi sociali,
secondo  la  nuova  disciplina della s.p.a o della s.r.l., non appare
coerente  con  la  complessa  architettura  normativa  che governa le
cooperative.
    4. - Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato memoria
con  la quale ha ribadito le difese svolte. In particolare ha dedotto
come,  benche' l'art. 28 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 49
del  1991  sia  stato  abrogato  dalla  legge  reg. n. 21 del 2003, a
decorrere  dal  1° luglio  2004,  e il Comitato di garanzia sia stato
soppresso  dalla  medesima  legge  reg.,  non  si  sia  verificata la
cessazione  della  materia del contendere, in quanto il Comitato, nel
periodo precedente alla data del 1° luglio 2004, ha svolto le proprie
funzioni.

                       Considerato in diritto

    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questioni   di   legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli
artt. 114 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, degli
artt. 3,  comma 2  [recte: comma 3], e 11, comma 6, della legge della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  15 maggio  2002, n. 13 (Disposizioni
collegate alla legge finanziaria 2002).
    1.1. -  La  difesa  dello  Stato  rileva come il suddetto art. 3,
prevedendo  la  permanenza di un controllo preventivo di legittimita'
sugli  atti  degli  enti locali, anche se eventuale, sia su richiesta
degli organi collegiali deliberanti (comma 2), sia su richiesta di un
quinto  dei  consiglieri  assegnati  all'ente  (comma  3), si pone in
contrasto con l'art. 14 [recte: 114] della Costituzione, che sancisce
il  principio  di  equiordinazione  tra  Comuni  e  Regioni, anche in
ragione  della abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, disposta
dall'art. 9,  comma 2,  della  legge  costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
    1.2. -   Il   ricorrente   deduce,   altresi',   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 6, della medesima legge regionale,
in  quanto  detta  norma,  aggiungendo  l'art. 3-bis alla legge della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed
incentivazione  in  materia di cooperazione sociale), prevede, per le
cooperative  sociali,  una  nuova  figura  di  soci - denominati soci
fruitori   -   non   prevista   dalla  disciplina  codicistica  delle
cooperative.
    Detta  disposizione,  ad avviso del ricorrente, viola l'art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato
la competenza esclusiva nella materia «ordinamento civile».
    2. -  Prima  di esaminare le censure proposte, occorre effettuare
alcune precisazioni in ordine al thema decidendum.
    Per  dare  un coerente significato alla impugnazione in questione
e'  necessario  chiarire  che  l'art. 3,  comma 2,  della  legge reg.
Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2002 aggiunge l'art. 3-ter alla legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le
elezioni    comunali    nel   territorio   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'  modificazioni  alla legge regionale
12 settembre  1991, n. 49), che tratta altra materia (la rubrica reca
Ammissione  di  una  sola  lista o di un solo gruppo di liste), ed e'
quindi estraneo al tema del controllo sugli atti degli enti locali.
    Presumibilmente  il ricorso e' diretto a censurare il comma 3 del
citato  art. 3,  il  quale  sostituisce  l'art. 28  della legge della
Regione   Friuli-Venezia   Giulia  12 settembre  1991,  n. 49  (Norme
regionali  in  materia  di funzioni di controllo e di amministrazione
attiva  nei  confronti  degli  Enti  locali  e delle Unita' sanitarie
locali,  nonche' norme in materia di ordinamento dell'Amministrazione
regionale.  Abrogazione  della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e
della  legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, nonche' modificazioni ed
integrazioni   della  legge  regionale  1° marzo  1988,  n. 7),  gia'
precedentemente  modificato  dall'articolo 69,  comma 1,  della legge
della    Regione   Friuli-Venezia   Giulia   20 aprile   1999,   n. 9
(Disposizioni varie in materia di competenza regionale).
    L'art. 28  richiamato,  nel  testo  cosi' sostituito, ha previsto
(comma  2)  che  «le deliberazioni degli Enti locali sono soggette ad
esame  di  legittimita',  se  lo  richiedono  gli  organi  collegiali
deliberanti».
    A  sua  volta  il  successivo  comma 3  ha  disposto  che  «sono,
altresi',  soggette  ad  esame  le  deliberazioni  di cui al comma 2,
qualora  un quinto dei consiglieri assegnati a ciascun ente ne faccia
richiesta  scritta  e  motivata,  entro  dieci giorni dall'affissione
all'albo  pretorio,  ritenendole assunte in violazione di legge. Tale
richiesta  e' presentata all'ente stesso, che provvede all'inoltro al
Comitato regionale di controllo al termine della pubblicazione, senza
sospensione dell'esecutivita' degli atti».
    Alla  luce del contenuto delle disposizioni sopra citate, si deve
ritenere  che l'impugnazione proposta dallo Stato concerna l'art. 28,
commi 2  e  3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 1991,
nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge reg. n. 13 del
2002.
    3. -  Cosi'  chiarito il thema decidendum in ordine alla suddetta
questione  di  legittimita' costituzionale, va rilevato che l'art. 1,
comma 14,  della successiva legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
11 dicembre  2003,  n. 21  (Norme  urgenti in materia di enti locali,
nonche'  di  uffici  di  segreteria  degli  Assessori  regionali)  ha
espressamente  abrogato la legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 49 del
1991,  come  modificata (ad eccezione dell'art. 80, peraltro estraneo
alla  materia oggetto del contendere), e dunque anche l'art. 28 sopra
richiamato.  Va,  altresi',  osservato  come l'art. 1, comma 6, della
legge  reg.  Friuli-Venezia  Giulia  n. 21  del  2003 ha soppresso il
Comitato  di garanzia previsto dalla legge reg. Friuli-Venezia Giulia
n. 49 del 1991, cosi' ridenominato il Co.re.co dall'art. 3, comma 18,
della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2003.
    L'intervenuta   abrogazione,   tuttavia,   non   da'  luogo  alla
cessazione  della  materia  del  contendere,  atteso che, pur essendo
stato rimosso il precetto normativo, la Regione Friuli-Venezia Giulia
ha dedotto che lo stesso ha avuto, medio tempore, attuazione.
    4. - Quanto all'art. 11, comma 6, della medesima legge regionale,
pure  esso oggetto di impugnazione, si deve osservare che il suddetto
comma 6  ha  inserito  l'art. 3-bis  nella  legge reg. Friuli-Venezia
Giulia n. 7 del 1992, la cui rubrica reca Soci fruitori.
    Il richiamato art. 3-bis ha cosi' disposto:
    «1.  -  Al  fine  di  rafforzare  il perseguimento dell'interesse
generale  delle comunita' di cui all'articolo 2, comma 1, gli statuti
delle  cooperative  sociali  possono  prevedere  la  presenza di soci
fruitori,  soggetti  che  beneficiano e godono, anche indirettamente,
dei  servizi  realizzati  dalla  cooperativa stessa in attuazione dei
propri compiti statutari.
    2.  -  Possono  essere soci fruitori le persone fisiche ovvero le
associazioni  formalmente  costituite  di  tutela e rappresentanza di
tali persone.
    3.  -  I  soci fruitori sono iscritti in una apposita sezione del
libro  soci.  Il  loro  numero non concorre a determinare le aliquote
fissate dagli articoli 4 e 5 della presente legge.
    4. - I soci fruitori possono far parte degli organi sociali della
cooperativa».
    5. - Le questioni sono inammissibili.
    Al  riguardo  va  precisato  che con le questioni di legittimita'
costituzionale  in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
denunciato  la  violazione  degli  artt. 114  e  117,  secondo comma,
lettera l),  della  Costituzione,  anche  in ragione dell'intervenuta
abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.
    Il  ricorrente,  pero',  pur  trattandosi dell'impugnativa di una
legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  omette  del  tutto di
specificare   le   ragioni   per   le   quali  debbano  prendersi  in
considerazione  tali  parametri  in  luogo  di  quelli ricavabili dal
relativo  statuto  speciale  (legge  costituzionale  31 gennaio 1963,
n. 1).  Va,  infatti, rilevato che lo statuto speciale della Regione,
all'art. 5,  comma 1,  numeri 4) e 17), prevede che «con l'osservanza
dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie,
la  Regione  ha  potesta'  esclusiva nelle seguenti materie: [...] 4)
disciplina   dei   controlli  previsti  nell'articolo 60;  [...]  17)
cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative».
    Il richiamato art. 60, a sua volta, stabilisce che « il controllo
sugli  atti  degli  enti locali e' esercitato da organi della Regione
nei  modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i
principi delle leggi dello Stato».
    Infine,  si  puo' osservare come l'art. 6, comma 1, dello statuto
speciale  prevede  che  la  Regione  ha facolta' di adeguare alle sue
particolari  esigenze  le  disposizioni delle leggi della Repubblica,
emanando  norme  di  integrazione e di attuazione, tra l'altro, nella
materia della previdenza e dell'assistenza sociale.
    Orbene,  come  si e' ribadito con la sentenza in pari data n. 202
del  2005  in conformita' ad un consolidato indirizzo di questa Corte
(cfr.  sentenze  n. 65 del 2005, n. 8 del 2004 e n. 213 del 2003), la
mancanza  di  una  tale valutazione comporta l'inammissibilita' delle
questioni  di  legittimita'  costituzionale  nei  termini in cui sono
state formulate.
    Il  ricorrente  avrebbe  dovuto  quanto  meno  spiegare  in quale
rapporto   si  trovano,  ai  fini  dello  scrutinio  di  legittimita'
costituzionale  delle disposizioni impugnate, le invocate norme della
Costituzione  e  quelle, anch'esse di rango costituzionale, contenute
nello statuto speciale.
    Siffatta  omissione  vizia  le impugnazioni formulate e determina
l'inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' proposte.