P. Q. M.
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, primo comma,
del  d.l. 7 aprile 2004, n. 97, conv. in legge 4 giugno 2004, n. 143,
nonche'  del  punto  B.3,  lettera  h), della Tabella allegata, nella
parte  in  cui  prevedono  il raddoppio del punteggio per il servizio
prestato  in  scuole  di  montagna nell'anno scolastico 2003-2004, in
relazione agli artt. 3 e 97 Cost.
    Dispone  la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
    Dispone  la notificazione alle parti del giudizio e al Presidente
del Consiglio dei ministri nonche' la comunicazione al Presidente del
Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Campobasso,  nella  Camera di consiglio del 17
novembre 2004.
                      Il Presidente: Piscitello
L'estensore: Tramaglini
05C0678