P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, conv. in legge 4 giugno 2004, n. 143, nonche' del punto B.3, lettera h), della Tabella allegata, nella parte in cui prevedono il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di montagna nell'anno scolastico 2003-2004, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la notificazione alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' la comunicazione al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Campobasso, nella Camera di consiglio del 17 novembre 2004. Il Presidente: Piscitello L'estensore: Tramaglini 05C0678