P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
agli  articoli 3,  24  e  111  della  Costituzione,  la  questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a) del d.l.
9  settembre  2002,  n. 195  (convertito  con modifiche dalla legge 9
ottobre 2002, n. 222), come precisato in motivazione.
    Ordina  la  sospensione  del  presente giudizio e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  inoltre  la notifica della presente ordinanza alle parti
in   causa   e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e  la
comunicazione   della   medesima  ai  Presidenti  dei  due  rami  del
Parlamento.
        Brescia, addi' 8 aprile 2005
                       Il Presidente: Mariuzzo
                        Il relatore: Pedron
05C0696