P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a) del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con modifiche dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222), come precisato in motivazione. Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone inoltre la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Brescia, addi' 8 aprile 2005 Il Presidente: Mariuzzo Il relatore: Pedron 05C0696