IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva; Ritenuto che la mancata notifica del verbale d'accertamento anche all'obbligato in solido, odierno ricorrente, determina l'impossibilita' per quest'ultimo a venire a conoscenza, immediatamente, del fatto contestato e, quindi, potere esercitare il proprio diritto di difesa nelle varie fasi del procedimento d'opposizione; Cio' premesso, questo giudice, ritiene non manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalita' sollevata dal ricorrente relativa agli articoli 200 e 201 c.d.s. in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono in caso di contestazione immediata al trasgressore, anche la necessaria notifica all'obbligato in solido; Le predette norme del c.d.s. (articoli 200 e 201) violerebbero il dettato della Carta costituzionale sancito agli artt. 3 e 24, non ponendo, i soggetti obbligati in solido alla sanzione amministrativa, in parita' di trattamento e nelle stesse possibilita' di tutelare i propri diritti e gli interessi legittimi, del conducente-trasgressore. Invero, nella fattispecie, la mancata notifica del verbale d'accertamento di violazione al C.d.S. al proprietario del mezzo, che dalla legge e' obbligato in solido con il trasgressore materiale, determina la mancata possibilita' per costui di esercitare il proprio diritto di difesa ponendo in posizione diversa il conducente-trasgressore e il proprietario del mezzo e in cio' violando, come si e' detto, l'art. 24 della Carta fondamentale.