IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo la riserva;
    Ritenuto che la mancata notifica del verbale d'accertamento anche
all'obbligato    in    solido,    odierno    ricorrente,    determina
l'impossibilita'    per   quest'ultimo   a   venire   a   conoscenza,
immediatamente,  del fatto contestato e, quindi, potere esercitare il
proprio   diritto   di  difesa  nelle  varie  fasi  del  procedimento
d'opposizione;
    Cio'   premesso,   questo  giudice,  ritiene  non  manifestamente
infondata  l'eccezione d'incostituzionalita' sollevata dal ricorrente
relativa  agli articoli 200 e 201 c.d.s. in relazione agli articoli 3
e  24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono in caso di
contestazione immediata al trasgressore, anche la necessaria notifica
all'obbligato in solido;
    Le predette norme del c.d.s. (articoli 200 e 201) violerebbero il
dettato  della  Carta  costituzionale  sancito agli artt. 3 e 24, non
ponendo, i soggetti obbligati in solido alla sanzione amministrativa,
in  parita'  di trattamento e nelle stesse possibilita' di tutelare i
propri     diritti     e     gli     interessi     legittimi,     del
conducente-trasgressore.
    Invero,  nella  fattispecie,  la  mancata  notifica  del  verbale
d'accertamento di violazione al C.d.S. al proprietario del mezzo, che
dalla  legge  e'  obbligato  in solido con il trasgressore materiale,
determina la mancata possibilita' per costui di esercitare il proprio
diritto    di    difesa    ponendo    in    posizione    diversa   il
conducente-trasgressore  e  il  proprietario  del  mezzo  e  in  cio'
violando, come si e' detto, l'art. 24 della Carta fondamentale.