P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  Cost., 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953,
n. 87,
    A) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale,  per  violazione dell'art. 3 Cost.,
dell' art. 14, comma 5-ter, prima parte, del d.lgs. n. 286/1998, come
sostituito  dall'art. 1,  comma 5-bis, legge n. 271/2004, nella parte
in  cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo
straniero  che  senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi
del  comma  5-bis,  se  l'espulsione  e'  stata disposta per non aver
richiesto  il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza
di cause di forza maggiore;
    B) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale,  per  violazione degli artt. 3 e 13
Cost.,  dell'art. 14,  comma  5-quinquies,  seconda parte, del d.lgs.
n. 286/z98,  come  sostituito dall'art. 1 comma 6, legge n. 271/2004,
nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero che
senza  giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in
violazione  dell'ordine  impartito  dal  questore  ai sensi del comma
5-bis,  se  l'espulsione  e' stata disposta per non aver richiesto il
permesso  di  soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di
forza maggiore;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti del procedimento alla Corte
costituzionale;
    Sospende  il  giudizio  di  convalida sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
    Ordina  l'immediata  liberazione  di Filipova Iordanova Iliana se
non detenuta per altra causa;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
        Torino, addi' 13 aprile 2005
                          Il giudice: Gallo
05C0767