P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953, n. 87, A) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell' art. 14, comma 5-ter, prima parte, del d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 271/2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, se l'espulsione e' stata disposta per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore; B) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., dell'art. 14, comma 5-quinquies, seconda parte, del d.lgs. n. 286/z98, come sostituito dall'art. 1 comma 6, legge n. 271/2004, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, se l'espulsione e' stata disposta per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio di convalida sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Ordina l'immediata liberazione di Filipova Iordanova Iliana se non detenuta per altra causa; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Torino, addi' 13 aprile 2005 Il giudice: Gallo 05C0767