P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione sia «immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato», anziche' disporre che esso sia esecutivo una volta decorso il termine per proporre ricorso o, in caso di proposizione, sino all'udienza fissata per la decisione sul ricorso medesimo, per violazione dell'art. 24 della Costituzione; Sospende il presente procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, questo provvedimento sia notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicato ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato. Milano, addi' 16 aprile 2005 Il giudice di pace: Bargero 05C0769