P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 13,  comma  3,  del  d.lgs.
n. 286/1998  nella  parte  in  cui  prevede  che  il provvedimento di
espulsione  sia  «immediatamente  esecutivo,  anche  se  sottoposto a
gravame  o  impugnativa da parte dell'interessato», anziche' disporre
che  esso  sia  esecutivo  una  volta decorso il termine per proporre
ricorso  o,  in caso di proposizione, sino all'udienza fissata per la
decisione  sul  ricorso  medesimo,  per violazione dell'art. 24 della
Costituzione;
    Sospende il presente procedimento in attesa della decisione della
Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti
alla  Corte  costituzionale, questo provvedimento sia notificato alle
parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicato ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato.
        Milano, addi' 16 aprile 2005
                     Il giudice di pace: Bargero
05C0769