P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritiene  che  ai  fini  del  presente  provvedimento  non  appare
manifestamente infondata la questione di legittimita', Costituzionaie
dell'art.  14, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dalla
legge  12  novembre  2004  n. 271 - nella parte in cui prevede che il
questore  possa  dare  immediata  esecuzione al decreto di espulsione
intimando  allo  straniero  espulso  di  lasciare il territorio dello
Stato  entro  il  termine  di cinque giorni, senza necessita' che sia
previamente  richiesta e concessa dal giudice di pace la convalida di
un  decreto  di  accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13
comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dal d.l. 14 settembre
2004 n. 241 convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004
n. 271  o,  in  alternativa  la  convalida  di  un  provvedimento  di
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza
ai  sensi  dell'art. 14,  commi  da  1 a 5 d.lgs. n. 286/1998, ovvero
senza  che  sia  prevista analoga tutela giurisdizionale incidente in
modo  diretto  sull'intimazione  del  questore, per contrasto con gli
articoli  2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione secondo quanto esposto
nella motivazione
    Ritiene che la stessa sia rilevante ai fini del decidere;
    Sospende  il procedimento in corso per giudizio direttissimo, nei
confronti di Liou Xou E;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
    Ordina  altresi'  che,  a  cura  della  cancelleria,  la presente
ordinanza  sia notificata all'imputata, al difensore, al p.m. in sede
nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri; inoltre che la
stessa   venga   comunicata   ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
        Cosi' deciso in Gorizia, addi' 4 luglio 2005
                         Il giudice: Nicoli
05C1059