Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 148,  comma 16,  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato  dall'art. 3,  comma 4,  del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151   (Modifiche   ed   integrazioni   al  codice  della  strada),
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 1° agosto 2003, n. 214,
sollevata  -  per  contrasto  con  gli  artt. 1,  3,  4  e  35  della
Costituzione  -  dal  Giudice  di  pace  di  Chieti,  con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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