Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata - per contrasto con gli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione - dal Giudice di pace di Chieti, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005. Il Presidente: Capotosti Il redattore: Quaranta Il cancelliere: Di Paola Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C1078