P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2,  commi 2  e 4,  del r.d.l.
19 gennaio  1939, n. 295, in relazione all'art. 3 della Costituzione,
nei termini di cui in parte motiva.
    Ordina  la  sospensione  del  giudizio in corso e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la presente ordinanza sia, a cura della segreteria,
notificata  al ricorrente, al Ministero dell'economia e delle finanze
ed  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata al
Presidente  della  Camera  dei  deputati  ed al Presidente del Senato
della Repubblica.
    Cosi'  deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 18 aprile
2005.
                      Il giudice unico: Zingale
05C1108