P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 4, del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva. Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 18 aprile 2005. Il giudice unico: Zingale 05C1108